Vorrei fare beneficienza ma…


E’ possibile lasciare beni o somme di danaro in beneficienza ed avere la sicurezza che questi siano utilizzati per la finalità per cui vengono donati?
Vorrei fare beneficienza ma…
La storia che vi racconto oggi è quella di Luciana. Luciana è un anziana signora che vorrebbe condividere i risultati della sua fortunata avventura imprenditoriale, donando parte del suo patrimonio in beneficienza.

Per questo avrebbe individuato un paio di associazioni Onlus, cosiddette "a scopo benefico", cui destinare queste sue proprietà ma è molto preoccupata perché teme che queste ricchezze, una volta donate e soprattutto dopo la sua morte, siano distratte dal fine principale per il quale sono state devolute. In sostanza, Luciana vuole avere la certezza che i danari o i beni che intende donare siano effettivamente utilizzati per lo scopo da lei individuato e non per altre finalità.

Cosa potrà fare Luciana per avere questa sicurezza? Potrà in qualche modo "vincolare" la destinazione all’uso di queste ricchezze?

Ciò premesso vediamo quali sono le possibilità che abbiamo individuato per la nostra amica.

TESTAMENTO
Luciana potrebbe fare testamento e prevedere un legato a favore di un’associazione Onlus, gravando tale disposizione di un onere.
Con l’onere, che può avere il contenuto più vario, la nostra amica potrà disporre che quanto destinato all’associazione sia "vincolato" a soddisfare il fine per il quale il bene (sia esso mobile o immobile) è stato conferito.
In caso di mancata realizzazione, i soggetti interessati, ossia coloro i quali traggono un vantaggio diretto dall’adempimento dell’onere, ma anche tutti quelli che abbiano un interesse morale a vedere attuata la volontà del defunto (ad es. i suoi eredi), potranno agire per l’adempimento dell’onere ricorrendo all’autorità giudiziaria. Quest’ultima, qualora ne ravvisasse la necessità, potrà imporre al legatario una cauzione, fino a pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria (sempre che la risoluzione sia stata prevista dal testatore o se l’adempimento dell’onere abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione).

DONAZIONE
Luciana potrebbe inoltre decidere di effettuare una donazione a favore di queste associazioni, anche qui, gravando il contratto di un onere. Si parla, in questo caso, di donazione modale: il donante attribuisce dei beni e/o una somma di denaro al donatario con l’obbligo di quest’ultimo di utilizzarli per un determinato motivo.
La donazione modale è pienamente operativa ed efficace da subito, ma laddove l’onere, da parte del donatario, non sia rispettato la donazione può essere risolta per inadempimento (anche in questo caso è necessario che tale conseguenza sia stata esplicitamente prevista nella donazione).
Possono chiedere la risoluzione soltanto il donante o i suoi eredi, cui spetta di valutare l’inadempienza, mentre l’azione diretta ad obbligare il donatario a rispettare l’onere compete a qualunque soggetto che possa dimostrare di avere un qualche interesse a che il donatario esegua l’obbligo stabilito nella donazione.

FONDAZIONE
Molto spesso chi è mosso da queste nobili intenzioni e dispone di buone risorse, decide di costituire una fondazione, magari titolata a suo nome così da rimanere in memoria alle generazioni future.
Esistono due tipologie di fondazioni: quelle operative, che gestiscono in proprio una attività (come case di cura, biblioteche, scuole); e quelle di erogazione, che raggiungono il loro scopo limitandosi ad erogare sussidi e contributi ad enti o soggetti terzi.
Con la costituzione di una fondazione, il fondatore si spoglia in modo definitivo della disponibilità di una parte o di tutti i beni del proprio patrimonio a favore della fondazione. Tale patrimonio servirà alla fondazione per perseguire lo scopo per cui è stata costituita (l’atto costitutivo comprende un negozio di fondazione, con cui il fondatore dispone venga ad esistenza l’ente, ed un atto di dotazione, con cui il fondatore fornisce all’ente stesso il patrimonio che deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo).
In genere il fondatore non partecipa all’amministrazione di tale patrimonio, che è invece affidato ad amministratori nominati dal fondatore stesso. L’incidenza di tale parametro dipende, tra l’altro, da dove si richiede il riconoscimento giuridico, se presso la Prefettura di competenza (per fondazioni che operano a livello nazionale) o presso la regione (per le fondazioni che operano a livello regionale).

E il Trust? Potrebbe fare al caso nostro? Vi invito a leggere il prossimo articolo.

Articolo del:


di Massimo Bonaldo

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