MPS, la responsabilità da prospetto informativo


Possono promuovere un’azione risarcitoria i clienti che hanno fondato le proprie valutazioni sulla base di dati di bilancio pubblicizzati da parte della banca
MPS, la responsabilità da prospetto informativo
In ragione della incorretta informativa data da Banca Monte dei Paschi di Siena (breviter "MPS") nella veste di emittente nel contesto dell’aumento di capitale del 2011, possono promuovere un’azione risarcitoria i clienti che hanno fondato le proprie valutazioni sulla base di dati di bilancio pubblicizzati da parte della suddetta banca.

Dall’attività di vigilanza della Consob è emerso che MPS ha fornito informazioni ingannevoli nel prospetto informativo del 2011, oltreché nei bilanci e in tutte le comunicazioni price sensitive diffuse che hanno avuto l’effetto di trarre in inganno ed indurre gli investitori all’acquisto delle azioni MPS.

La Consob in particolare ha ravvisato una "fattispecie di manipolazione informativa" avvenuta in occasione dell’acquisto da parte di MPS del 100% del capitale di Banca Antonveneta S.p.A.

Inoltre, la Consob ha ingiunto agli organi di vertice di MPS in solido con la Banca il pagamento dell’importo complessivo di Euro 700.000,00, in relazione ad irregolarità nella redazione del prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico di sottoscrizione e di ammissione alla negoziazione di azioni della Banca rinvenienti dall’aumento di capitale deliberato nell’assemblea dei soci del 6 giugno 2011.

Sul punto, si segnala che MPS ha assunto la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto Informativo. L’assunzione generale di responsabilità da parte dell’emittente (in via volontaria) sulla veridicità dei dati contenuti nel prospetto riduce peraltro i rischi di inefficienza e iniquità che si accompagnano alla fattispecie di responsabilità pro quota introdotta dall’art. 94, comma 8 TUF.

Il danno che rileva è quello patrimoniale, cioè un danno che può essere valutato oggettivamente dal giudice con riferimento a parametri economici. Nella prospettiva del danno subito dagli investitori va quindi risarcita la minusvalenza oltreché il c.d. lucro cessante.
Quanto testé detto, legittima perciò gli investitori ad agire in giudizio per chiedere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’acquisto di azioni MPS, avendo i risparmiatori fatto affidamento sulle informazioni disponibili contenute nel prospetto informativo rivelatosi falso relativo all’aumento di capitale dell’anno 2011 (gestione Mussari-Vigni).

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di Antonio Di Gaspare

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