Conciliazione tra vita pofessionale e vita privata


Sgravio contributivo alle aziende che con un contratto di secondo livello favoriscono la conciliazione della vita professionale e vita privata
Conciliazione tra vita pofessionale e vita privata
CON DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 12 SETTEMBRE 2017 VENGONO DEFINITI CRITERI E MODALITA’
A) Area di intervento genitorialità
Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
Previsione di nidi d'infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
Buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting.
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
Lavoro agile;
Flessibilità oraria in entrata e uscita;
Part time;
Banca ore;
Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa
dei permessi ceduti.

C) Welfare aziendale
Convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;
Convenzioni con strutture per servizi di cura;
Buoni per l'acquisto di servizi di cura.
Lo sgravio contributivo sarà riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nel biennio 2017-2017.
L'ammontare dello sgravio contributivo, in funzione dell'importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media, sarà quantificato dall'inps che quale provvederà a comunicare le risultanze delle procedure al Ministero del lavoro e Ministero delle finanze.

Il beneficio di cui al presente decreto è riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato, contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, recanti l'introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti. Le misure di conciliazione ai fini dell'ammissione al beneficio, dovranno essere in numero minimo di due di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B). Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al settanta per cento della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell'anno civile precedente la domanda.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 1 ° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018.
Ai fini dell'ammissione allo sgravio contributivo i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti abilitati, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, in via telematica, apposita domanda all'Inps.
La domanda deve contenere:
a i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
c) la data dì avvenuto deposito del contratto aziendale al competente ufficio dell'Ispettorato territoriale del lavoro;
d) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del presente decreto; L’ammissione al beneficio decorrerà dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione delle istanze.
Le domande devono essere presentate all'inps entro i seguenti termini:
a) 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2017;
b) 15 settembre 2018 perì contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2018.
I datori di lavoro che indebitamente beneficiano dello sgravio contributivo saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Sono escluse dall'applicazione del beneficio le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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di Roberta Garascia

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