L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis


Ammissibilità e requisiti
L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis
A differenza dell'accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c., la consulenza tecnica preventiva disciplinata dall’art. 696 bis cpc, non richiede per il suo espletamento il requisito dell’urgenza, ovvero il pericolo che nell'attesa dell'instaurazione del processo di merito gli elementi di prova vengano dispersi.
La previsione normativa di cui all’art. 696 bis c.p.c., svolge essenzialmente una funzione deflattiva del contenzioso civile, tesa ad un accertamento "valutativo" cui si aggiunge la funzione, attribuita al consulente tecnico, di tentare la conciliazione della controversia.
L’ATP quindi è finalizzato ad effettuare valutazioni di cause e di danni, per cui è possibile anticipare delle valutazioni, che in precedenza erano riservate solo alla fase istruttoria propria del giudizio di merito.
La consulenza tecnica preventiva può essere promossa nelle controversie relative al pagamento di somme di denaro, correlato ad illeciti contrattuali o extracontrattuali, potendo accertare anche l'an oltre al quantum del diritto fatto valere.
"L’istituto dell’accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa di cui all’art. 696-bis c.p.c., che non presuppone il requisito dell’urgenza, può trovare applicazione, oltre che per l’accertamento dello stato e della qualità di luoghi, cose o persone, e per trarre valutazioni in ordine a cause e danni relativi all’oggetto della verifica, anche allo scopo di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (Tribunale Verona 06 marzo 2017).
Vi sono naturalmente dei limiti, in quanto la richiesta di ATP non può essere esplorativa, cioè tesa alla ricerca di quei elementi di fatto o circostanze non dimostrati ovviando in tal modo all’onus probandi ex art. 2697 c.c. gravante su chi deve provare il fondamento della propria domanda.
Il giudice, quindi in prima facie è chiamato a compiere una valutazione di ammissibilità dello strumento processuale, cd fumus bonis iuris, accertando in primo luogo che la richiesta non sia manifestamente infondata.
"Poiché l’istituto della consulenza tecnica preventiva di cui all’articolo 696 bis c.p.c. è chiaramente finalizzato alla composizione della lite prima dell’inizio del giudizio di merito, mortificherebbe la ratio dell’istituto un’interpretazione della portata dello stesso che ne limitasse l’ammissibilità ai soli casi in cui la volontà conciliativa delle parti emerga dalle preventivamente dichiarate intenzioni delle stesse, perché così opinando si rimetterebbe all’arbitrio di parte convenuta e ad ogni sua obiezione sulla propria responsabilità la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo. L’istituto della consulenza tecnica preventiva ha, in via sussidiaria, anche la finalità di istruzione preventiva, che evidenzia la strumentalità dello stesso ad un eventuale giudizio a cognizione piena, per cui il giudizio di ammissibilità del ricorso passa anche per la verifica della sussistenza del fumus boni juris, e quindi della probabile fondatezza delle ragioni del ricorrente, da far valere in un eventuale giudizio di merito (Tribunale di Foggia 9 maggio 2016).
Tra i requisiti di ammissibilità dell’ATP non assume valore la circostanza che il convenuto dichiari espressamente che non intende addivenire ad una conciliazione della controversia, in quanto una semplice contestazione non fondata, potrebbe portare a paralizzarne l’espletamento e conseguente rigetto del ricorso.
"Lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite previsto dall’art. 696 bis c.p.c. non presenta fra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all’an debeatur: il tenore letterale della norma e la esplicita finalità deflattiva perseguita dal legislatore non consentono di ravvisare in via interpretativa siffatto preteso requisito di ammissibilità che, di fatto, finirebbe per vanificare lo strumento della consulenza preventiva a fini conciliativi qualora fosse sufficiente a paralizzarne l’espletamento la semplice contestazione sull’an debeatur da parte del convenuto. Ne consegue che nessun rilievo ai fini dell’ammissibilità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. assume il fatto che il convenuto dichiari espressamente che non intende addivenire ad una conciliazione della controversia (Tribunale Milano 17 febbraio 2015).

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di Avv. Rosa Guardascione

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