Nota di credito: normativa


Nuova formulazione dell`articolo 26 del D.P.R. 633/1972
Nota di credito: normativa
La nota di credito è un documento che deve seguire gli stessi criteri della fattura proprio in base all’ articolo 21 del d.p.r. 633/72, e serve per stornare in tutto o in parte una fattura precedentemente emessa ed è possibile emettere nota di credito solo se precedentemente è stata emessa fattura. Nel caso della fattura elettronica è possibile emettere la nota di credito solo se la fattura da stornare è stata consegnata alla pubblica amministrazione e quindi per la stessa si dispone dell’ identificativo del sistema di interscambio.
Quindi, avendo chiarito che nella gestione della fatturazione può capitare di dover rettificare una fattura già emessa e che queste rettifiche possono essere effettuate tramite le "note di addebito" o le "note di credito", a seconda che la rettifica riguardi un maggiore o un minore debito rispetto alla fattura originale; è necessario precisare anche che le note di credito non possono essere emesse a discrezione del contribuente, ma devono seguire necessariamente i dettami dell’art. 26 del DPR n. 633/72, pena la loro nullità assoluta.
Infatti, una delle più importanti novità contenute nella legge di Stabilità attiene alle variazioni apportate all’art.26 del DPR 633/72 in tema di rettifica dell’imponibile e dell’imposta delle operazioni per le quali sia stata emessa una nota di variazione.
La norma generale prevede che tutte le note di credito debbano essere emesse entro un anno dalla emissione della fattura relativa alla fornitura o prestazione, tranne alcuni casi in cui non ci sono limiti di tempo per l’emissione. Dal punto di vista operativo e generale, quindi, al verificarsi delle ipotesi previste dall’art. 26, il prestatore o cedente potrà portare in detrazione l’imposta annotandola nel registro degli acquisti. Una cosa da tenere sempre bene in mente è che il recupero dell’Iva deve rispettare il termine biennale imposto dalla normativa (dall’art. 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972) a pena di decadenza. Questo vuol dire che se anche la nota di credito potrà essere emessa senza alcun limite temporale il cedente o prestatore potrà dedurne l’imposta a condizione che la rettifica sia operata, al più tardi, nella dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. Naturalmente un’ altra cosa da ricordare è che anche se la nota in diminuzione è facoltativa essa è necessaria per detrarre l’imposta.
E’ bene ricordare e sottolineare cosa cambia con la Legge di Stabilità; infatti, il legislatore ha riscritto l’art. 26, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 individuando, di fatto, i casi in cui si può emettere la nota di variazione per mancato pagamento a causa di assoggettamento a procedure concorsuali. Per tale motivo cito letteralmente la nuova formulazione dell’articolo:
"La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose".
Quindi, con la nuova formulazione dell’art. 26, nei casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, piano di risanamento attestato ex art. 67, procedure individuali rimaste infruttuose, l’emissione della nota di variazione negativa non dovrà più rispettare il termine annuale di emissione (tuttavia il termine massimo sarà, secondo la regola generale, il secondo anno successivo a quello nel quale si è verificato il presupposto).
Il comma 5 dell’art. 26 chiarisce poi che nel caso di emissione della nota di variazione, nei casi di procedura concorsuale, il curatore non deve procedere alla registrazione del documento ricevuto.

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di Studio Molinaro

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