Prescrizione reati tributari: parola alla Consulta


La Corte di Giustizia dirà la sua ma nel frattempo la normativa italiana sull'interruzione e durata massima della prescrizione deve essere applicata
Prescrizione reati tributari: parola alla Consulta
In quanto tempo si prescrivono i reati tributari p. e p. dagli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/00 (rispettivamente utilizzo ed emissione di false fatture per operazioni inesistenti)?

Anche a seguito della riforma Orlando (l. 103/17), per fatti commessi prima del 2011, il termine di prescrizione resta quello ordinario di 6 anni stabilito dall'art. 157 c.p., che si eleva a 7 anni e mezzo per effetto dell'intervento di atti interruttivi della prescrizione (es. interrogatorio dell'indagato, decreto di fissazione dell'udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio, sentenza di condanna ecc.), a norma degli artt. 160 e 161 co. 2 c.p..

Per fatti successivi al 2011, invece, i termini di prescrizione sono raddoppiati per effetto dell'art. 17 co. 1bis d.lgs. 74/00, introdotto dall'art. 2 co. 36vices-semel, lett. -I d.l. 138/11 conv. in l. 148/11, il quale trova applicazione solo per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del citato provvedimento.

Dal 2015, però, il quadro si è complicato con la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE resa sul caso Taricco (C.d.G. UE, C-105/14, 08.09.2015).

La citata sentenza afferma la contrarietà all'art. 325 par. 1 e 2 TFUE della disciplina italiana in tema di interruzione dei termini di prescrizione qualora la sua applicazione impedisca, per l'impossibilità di punire i colpevoli, la repressione di frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

A seguito di questa pronuncia, alcuna giurisprudenza italiana ha disapplicato gli artt. 160 e 161 co. 2 c.p., lasciando dunque "in sospeso" processi vertenti su tali fattispecie in relazione ai quali, forse, il decorso della prescrizione, peraltro raddoppiato per effetto dell'art. 17 co. 1bis d.lgs. 74/00, ripartirebbe daccapo a ogni atto interruttivo sopraggiunto, di fatto rendendo pressoché imprescrittibili tali reati.

L'aberrante esito del citato orientamento sembra però arginato da una recente ordinanza della Corte Costituzionale (C. Cost., ord. 24/17). La Consulta ha fatto finalmente luce sulla portata applicativa della sentenza Taricco, rimettendo la questione alla stessa Corte di Giustizia ma affermando a chiare lettere i limiti di una diretta applicazione della sentenza Taricco e contrastando l'orientamento teso a disapplicare la normativa interna di cui agli artt. 160 e 161 co. 2 c.p..

La Corte ha ribadito che la prescrizione ha natura sostanziale e soggiace agli stringenti limiti del principio di legalità e di irretroattività in pejus, con la conseguenza che la disapplicazione della normativa interna per effetto della citata pronuncia comunitaria comporterebbe un'inaccettabile violazione dei diritti fondamentali dell'imputato e striderebbe con i principi supremi dell'ordinamento italiano, unico caso in cui il primato del diritto dell'Unione Europea sul diritto nazionale verrebbe meno.

In sostanza, a parere della Consulta, disapplicare gli artt. 160 e 161 co. 2 c.p. per effetto immediato dell'applicazione della sentenza Taricco determinerebbe una situazione peggiorativa per gli imputati, come tale non applicabile retroattivamente, e lascerebbe un'incertezza normativa contraria al principio di determinatezza della norma penale e di prevedibilità della sanzione.

Il contrasto con l'art. 325 par. 1 e 2 TFUE riconosciuto dalla Corte di Giustizia non può che essere colmato dal legislatore e, nelle more dell'intervento legislativo e della decisione della Corte di Giustizia sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Consulta con la medesima ordinanza, la normativa italiana oggi in vigore non può essere disapplicata.

La citata conclusione è stata sposata anche da una recente pronuncia di merito (GUP Ravenna, 03.04.2017 n. 142) e, in attesa di conferme da parte della Corte di Giustizia e del legislatore italiano, la questione sembra oggi risolta nel senso che la normativa che regola la prescrizione e la durata massima dei relativi termini resta unicamente quella stabilita dal vigente codice penale che non può essere disapplicata da parte dei giudici nazionali.

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di Avv. Paolo Pollini

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