Il dubbio dell’Iva ti accompagna nella tomba


La normativa Iva offre momenti di incoerenza. La fattispecie dei servizi funebri e cimiteriali conferma la regola
Il dubbio dell’Iva ti accompagna nella tomba
La normativa Iva offre momenti di incoerenza. La fattispecie dei servizi funebri e cimiteriali conferma la regola.
Di seguito una breve analisi.

SERVIZI DI POMPE FUNEBRI
Le prestazioni di servizi di pompe funebri sono esenti da Iva a prescindere dal soggetto che le effettua e dell’effettivo contenuto del servizio (art 10, I comma n. 27 Dpr 633/72).

CONCESSIONI D’USO DEI LOCULI CIMITERIALI
Il trattamento Iva varia in virtù delle caratteristiche del soggetto che effettua il servizio.
Se la concessione in uso è effettuata direttamente dal comune (ente pubblico) rientra tra le attività svolte in veste di pubblica autorità e come tali sono ESCLUSE dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art 3 Dpr 633/72 (Cfr sentenza della Corte di Giustizia Cee n. 231/87 del 17.10.1989 e risoluzione Agenzia delle entrate n. 376 del 29.11.2002)

Qualora un soggetto privato abbia stipulato con un comune una convenzione per la gestione delle aree cimiteriali e dei relativi servizi, dovrà applicare ai corrispettivi addebitati agli utenti l’Iva con le seguenti aliquote:
** dieci per cento per la concessione in uso dei loculi cimiteriali (Tabella A, parte III n. 127 quinquies DPR citato)
** ventidue per cento per gli altri servizi cimiteriali quali: inumazioni, traslazioni manutenzione delle tombe, illuminazione con lampade votive ed altri

MANUFATTI PER SEPOLTURA (edicole, cappelle e tombe)
Le cappelle sono edifici siti nei cimiteri destinati alla sepoltura di gruppi. Omogenei i soggetti (famiglie, ordini religiosi, militari, ecc).
Le edicole funebri sono edifici di più piccole dimensioni. Normalmente costruiti da imprese edili, sono usualmente rivestiti da prodotti lapidei.
Le tombe sono manufatti in prodotto lapideo che poggiano su una base cementizia. Elementi componenti sono: una cordonatura (in genere rettangolare) su cui posa una lastra tombale orizzontale (denominata "tombale") ed un elemento verticale (denominato "alzata""). Solitamente il materiale lapideo è soggetto di lavorazione e sagomatura. Talvolta ancorata alla lastra tombale può trovarsi una fioriera.

L’art 26 bis del DL 28.12.1989 n. 145 stabilisce che gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili e come tali parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell’srt 4 L 29.9.1964 n. 847. Secondo la circolare 1-E-IV 8-480 del 2.3.1994 e Risoluzione 376/E del 29.11.2002) l’aliquota prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria si applica agli immobili indicati nell’art. 54 del DPR 803/1975 ivi compresi i manufatti per sepoltura. Questi ultimi se venduti dalla impresa costruttrice possono scontare l’Iva ridotta del dieci per cento.

Venendo ad un esame più approfondito si assumono le seguenti casistiche:
1. i materiali, specialmente lapidei, destinati ad essere inglobati stabilmente nel fabbricato costituiscono materie prima e pertanto si applicherà l’aliquota ordinaria nella cessione tra il marmista e l’impresa costruttrice.
2. i materiali lapidei presenti nei manufatti cimiteriali assoggettati in precedenaa ad una specifica lavorazione quali, ad esempio: sagomatura, incisione di scritte e/o simboli , lucidatura, non potranno essere considerati materiali destinati ad essere inglobati direttamente nel fabbricato ma bensì un bene diverso da cedersi con aliquota ordinaria del ventidue per cento (Ris 111/E del 9.10.2006).
3. gli ulteriori elementi usualmente rinvenibili nei manufatti per sepoltura quali lettere, porta fiori, porta fotografia ecc, indipendentemente dal materiale utilizzato per la realizzaizone sono soggetti ad aliquota ordinaria.

CESSIONE MATERIALI LAPIDEI
Da ultimo ribadisco che la mera cessione di materiali lapidei, anche se destinati a manufatti per sepoltura sconta l’aliquota ordinaria del ventidue per cento.

Il mio studio offre consulenza in materia

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di Achille Pesce

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