Nuovo aumento del costo del lavoro


Aumenta il costo del lavoro per i datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione e busta paga meno pesante
Nuovo aumento del costo del lavoro
L`articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero) ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d`integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

A tal fine la Riforma Fornero ha previsto:
1) la costituzione di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, ad opera delle organizzazione sindacali;
2) in alternativa l'adeguamento di consolidati sistemi di bilateralità già esistenti;
3) ovvero l'adeguamento dei fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Tali forme di welfare sono destinate a sostituire la CIG in deroga.
In via residuale, laddove non vengano stipulati accordi di cui ai citati commi 4 e 14, l’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione di un fondo di solidarietà residuale.
In attuazione della previsione dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012, con il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), è stato istituito presso l’Inps il suddetto Fondo residuale.

Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.
Rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria.

Tuttavia, non sono soggette alla disciplina del Fondo residuale le imprese per le quali sussiste l’obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarietà di cui ai tre punti sopra.
Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività.

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

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di Dott. Matteo Mazzon

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