Agevolazioni fiscali per l`acquisto di macchinari


Le imprese che acquistino macchinari nuovi entro il 30/06/2015 avranno uno sconto fiscale pari al 15% dell'investimento
Agevolazioni fiscali per l`acquisto di macchinari
L'art. 18 del D.L. 24/06/2014 n. 91, convertito dalla Legge di conversione n. 116/2014, propone un'interessante sostegno alle aziende che acquistino beni mobili strumentali nuovi.
I destinatari dell'agevolazione sono i titolari di reddito di impresa (sono perciò esclusi i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo) che acquistino nel periodo 5/06/2014 - 30/06/2015 beni strumentali nuovi inclusi nella tabella ATECO divisione 28, destinati a strutture produttive site all'interno dello Stato.
Tale credito di imposta viene riconosciuto solo per investimenti di importo unitario superiore a € 10.000.

L'agevolazione consiste in un credito fiscale pari al 15%, calcolato sulla differenza tra l'ammontare degli investmenti sostenuti in questo periodo e e gli investimenti effettuati nei cinque esercizi precedenti.
Per il conteggio, si devono tenere presenti i seguenti elementi:
- per le imprese costituite da meno di cinque anni, si farà riferimento alla media degli investimenti effettuati dalla costituzione;
- nel calcolo della media si esclude il periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori.

Il credito d'imposta, pari al 15% della differenza tra quanto investito nel periodo e la media del quinquennio precedente, verrà ripartito in 3 quote annuali di pari importo, di cui la prima utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento, e sarà utilizzabile in compensazione con le imposte dovute. Il credito non concorre alla formazione delle base imponibile nè in relazione alle imposte dirette nè in relazione all'Irap, ed è cimulabile con l'agevolazione della legge Sabatini, la quale agevola i finanziamenti bancari per l'acquisto di macchinari da parte delle imprese.
Il credito di imposta sarà revocato nel caso i beni siano ceduti a terzi, autoconsumati o trasferiti in sedi produttive all'estero, prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto.

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di Alessandro Brianza

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