Il valore probatorio del modulo C.A.I.


Le dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. non assurgono a piena prova, ma sono idonee a fondare una presunzione semplice
Il valore probatorio del modulo C.A.I.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 739/2011, conformemente a quanto già espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza del 5 maggio 2006 n. 10311, ha riconosciuto che "la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice".
Le dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I., dunque, non assurgono a piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio, sia pure limitatamente al solo rapporto tra danneggiato e confidente, ma sono, tuttavia, idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute.
1) Va respinta qualunque tesi che porti a concludere che si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro;
2) è applicabile l’art. 2733 co. 3 c.c., in quanto vengono in considerazione fatti che hanno efficacia e rilevanza comuni per tutte le parti, il cui accertamento pertanto deve effettuarsi in modo unitario;
3) il modulo CAI "a doppia firma", dunque, genera una presunzione iuris tantum nei confronti dell’assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione;
4) la presunzione sancita dall’art. 143 Cod. Ass., inoltre, potrà essere superata anche in ragione di altre risultanze di causa, quali ad esempio una consulenza tecnica d’ufficio, idonea a far ritenere che il fatto non si sia verificato ovvero si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate dal danneggiato (Cassazione Sezioni Unite 5 maggio 2006 n. 10311).
In sintesi, il giudice di merito può liberamente valutare il valore probatorio da attribuire alla dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I, in particolare confrontando la confessione stragiudiziale con altri elementi probatori, quali le testimonianze, il verbale eventualmente redatto dalle Autorità, le registrazioni della scatola nera, le valutazioni tecniche formulate dai periti d’ufficio e di parte.

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di Avv. Rosa Guardascione

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