Trasparenza bancaria e concorrenza


Obbligo per le banche di trasparenza e conseguente pubblicizzazione chiara delle condizioni contrattuali, prima della stipula dei contratti
Trasparenza bancaria e concorrenza
L'Italia ha introdotto la normativa sulla concorrenza con due leggi del 1992 (Legge n. 154/1992 e Legge n. 142/1992). Queste leggi sono intervenute ben cinque anni dopo la Direttiva Comunitaria sulla concorrenza del 1987.

E' opportuno ricordare come la normativa europea vieta alle imprese di:
1) concordare i prezzi o ripartirsi i mercati
2) abusare della propria posizione dominante in un determinato mercato per escludere i concorrenti meno influenti
3) realizzare fusioni tali da assumere una posizione di controllo del mercato.

Le norme bancarie uniformi diffuse dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) furono ritenute palesemente violative della normativa comunitaria sulla concorrenza.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha criticato, negli anni '80, la Banca d'Italia che avrebbe dovuto vigilare sull'attività dell'ABI e non lo ha fatto.
Ad ogni modo, nel 1992 vengono emanate in Italia le due leggi che disciplinano la concorrenza e la trasparenza del mercato e l'anno successivo, per quanto concerne la materia bancaria, viene emanato il Testo Unico Bancario: Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385.

L'articolo fondamentale del T.U.B. in materia di trasparenza e concorrenza è l'articolo 116, il quale al 1° comma recita "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi. 1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari".
E' importante sapere che se la Banca viola i principi di trasparenza e chiarezza relativi ai propri prodotti di finanziamento, o comunque relativi ai propri contratti con la clientela in generale, viola non solo il Testo Unico Bancario e le norme del Codice Civile in materia di correttezza e buona fede nelle trattative precontrattuali, ma anche la disciplina a tutela della concorrenza e trasparenza del mercato, perché il Cliente non può essere messo in grado di comprendere quale banca offre condizioni migliori e, quindi, non può essere messo in gradi di scegliere la banca che più gli si confà.

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di Avv. Stefano Di Salvo

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