Regolamentazione degli autoferrotranvieri (parte 3°)


Sospensione dal servizio: sono costituzionali e valide le norme contenute nel Regio Decreto 148 dell'8.1.1931?
Regolamentazione degli autoferrotranvieri (parte 3°)
Parte terza, art. 42
La sospensione dal servizio e dal soldo viene trattata dall’art. 42, del Regolamento. Tale articolo prevede 20 tipologie d’infrazione. Di conseguenza la condotta del lavoratore ove integrasse una delle fattispecie elencate nel richiamato art. 42, determinerebbe la sanzione disciplinare della sospensione.
L’art. 52, che si occupa dell’istituto della sospensione, rende obbligatoria la contestazione dei fatti al lavoratore incolpato. Tale previsione, si allinea con la procedura codicistica, sebbene l’impianto disciplinare del regolamento di cui parliamo resta in rapporto di specialità con la normativa ordinaria.

L’art. 42, così come formulato, è esaustivo rispetto alla maggior parte di condotte che il lavoratore può porre in essere durante lo svolgimento del servizio.

Infatti, a ben vedere, tale istituto, ha molte fattispecie d’infrazione che al tempo d’oggi appaiono anacronistiche e fuori dal contesto storico in cui viviamo; al pari, molte altre fattispecie previste sin dal 1931 si adattano ampiamente anche a casi che all’epoca di redazione della normativa non erano nemmeno ipotizzabili.

Sta di fatto che, ad esempio, l’A.N. 19.09.2005, riguardante la disciplina del trattamento della malattia degli autoferrotranvieri, all’art. 3, comma 3, prevede, ad esempio, che il lavoratore che non avvisi l’azienda prima dell’inizio del servizio di essere in malattia, sia assoggettato alla sanzione disciplinare della sospensione ex art. 42, comma 1, n. 10, del regolamento.

Da ciò deriva che il Titolo VI, del Regolamento Allegato A, al Regio Decreto 148 del 8 gennaio 1931, per quanto possa concernere gli istituti sin qui trattati, hanno resistito e resistono al tempo ed alla storia.

Per quanto possa attenere ai principi di procedura di addebito disciplinare si deve affermare che anche per gli autoferrotranvieri, nella piena vigenza della normativa trattata in questa sede, va affermato che sussiste l’obbligo aziendale della "tempestività" della contestazione, della "specificità" del fatto addebitato, dell’"immutabilità" della contestazione stessa, ecc.

Per quanto attiene alla fase di applicazione della sanzione disciplinare e/o archiviazione del procedimento stesso, si deve osservare che all’incolpato deve essere sempre concessa la possibilità di difendersi, lasciando al medesimo la possibilità di giustificarsi per iscritto entro i cinque giorni successivi al ricevimento della contestazione scritta e di richiedere di essere ascoltato, ove si opterà per la difesa orale. In altre parole, nel silenzio del regolamento, si applicherà, ad integrazione, la normativa prevista dallo Statuto dei Lavoratori.
Lanciano, 7 ottobre 2017
Avv. Quirino Ciccocioppo

Articolo del:


di Avv. Quirino Ciccocioppo, Lanciano

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse