La procedura di sovraindebitamento
Come liberarsi dei propri debiti: le prospettive offerte dalla Legge 3/12
Siete gravati da debiti e non sapete come venire incontro alle esigenze dei vostri creditori? Forse la legge relativa al sovraindebitamento è la strada che fa per voi.
Il sovraindebitamento, introdotto dalla legge del 27 gennaio 2012, n.3, è una procedura che consente al debitore persona fisica che non svolga attività di impresa (o che comunque non rientri tra i soggetti passibili di fallimento), nonchè agli imprenditori agricoli e agli enti privati non commerciali (associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, enti lirici, Onlus, etc.) di ottenere al suo termine l'esdebitazione, ovvero la liberazione integrale dai propri debiti.
Come? La procedura passa per gli organismi di composizione della crisi, di recente istituzione, o da un professionista abilitato che può essere un commercialista, un avvocato o un notaio, al fine di presentare la domanda presso il Tribunale.
Vi sono tre alternative possibili: l'accordo con i creditori, la liquidazione del patrimonio e il piano del consumatore. Quest'ultimo può scegliere tra tutte e tre tali alternative, i soggetti diversi dal consumatore (imprenditori non assoggettabili a fallimento, liberi professionisti, enti non commerciali, etc.) solo tra le prime due. Esaminiamole più nel dettaglio:
1) Accordo con i creditori. La prima fase del procedimento consiste nel depositare presso il Tribunale competente in base alla residenza o sede principale del debitore, una proposta di accordo nella quale indicare l'elenco di tutti i creditori e relative somme dovute, elenco dei beni e eventuali atti di disposizioni effettuati negli ultimi 5 anni nonchè le ultime 3 dichiarazione dei redditi. Il tutto unitamente ad un'attestazione sulla fattibilità del piano e ad un elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della sua famiglia. Alla proposta di piano è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
La proposta depositata presso il tribunale va poi presentata entro 3 giorni dall'organismo di composizione della crisi a Equitalia o altro Agente della riscossione, all'Agenzia delle Entrate e agli enti locali competenti in base al domicilio fiscale del debitore. A questo punto, il Giudice può riconoscere al massimo altri 15 giorni per consentire di apportare integrazioni o nuovi documenti alla proposta.
La proposta va poi sottoposta ai creditori: l’accordo è da ritenersi approvato se si raggiunge una maggioranza dei voti rappresentanti almeno il 60% dei crediti e viene omologato dal Giudice.
2) Liquidazione del patrimonio. La domanda prevede che tutti i beni del debitore, ad eccezione di quelli impignorabili, siano posti in vendita e l'intero ricavato sia proporzionalmente destinato alla soddisfazione dei creditori. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16 della legge;
e) abbia svolto, nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
L'esdebitazione è esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
3) Piano del consumatore. Anche tale procedura, come quella liquidatoria, non necessita del consenso dei creditori, ma la proposta deve prevedere per quest'ultimi una soddisfazione maggiore rispetto a quella che si realizzerebbe attraverso la liquidazione del patrimonio. Per accedere al piano del consumatore occorre che vi siano le seguenti condizioni:
- il debitore non deve aver fatto ricorso al piano del consumatore nei 5 anni precedenti e non deve aver subito la risoluzione, cessazione o revoca degli effetti del piano.
- Il debitore deve fornire tutta la documentazione per ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.
Il Giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Si consideri che il procedimento può essere annullato dal tribunale quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.
Se il Giudice accetta il piano del consumatore o la procedura di liquidazione, per effetto della legge sul sovraindebitamento il consumatore è esdebitato, ossia, beneficia della liberazione da tutti debiti residui a cui non riesce ad ottemperare.
Il sovraindebitamento in altre parole, permette quindi al soggetto che ne beneficia di liberarsi dal peso dei debiti contratti in precedenza e di potersi reinserire nella società.
Il sovraindebitamento, introdotto dalla legge del 27 gennaio 2012, n.3, è una procedura che consente al debitore persona fisica che non svolga attività di impresa (o che comunque non rientri tra i soggetti passibili di fallimento), nonchè agli imprenditori agricoli e agli enti privati non commerciali (associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, enti lirici, Onlus, etc.) di ottenere al suo termine l'esdebitazione, ovvero la liberazione integrale dai propri debiti.
Come? La procedura passa per gli organismi di composizione della crisi, di recente istituzione, o da un professionista abilitato che può essere un commercialista, un avvocato o un notaio, al fine di presentare la domanda presso il Tribunale.
Vi sono tre alternative possibili: l'accordo con i creditori, la liquidazione del patrimonio e il piano del consumatore. Quest'ultimo può scegliere tra tutte e tre tali alternative, i soggetti diversi dal consumatore (imprenditori non assoggettabili a fallimento, liberi professionisti, enti non commerciali, etc.) solo tra le prime due. Esaminiamole più nel dettaglio:
1) Accordo con i creditori. La prima fase del procedimento consiste nel depositare presso il Tribunale competente in base alla residenza o sede principale del debitore, una proposta di accordo nella quale indicare l'elenco di tutti i creditori e relative somme dovute, elenco dei beni e eventuali atti di disposizioni effettuati negli ultimi 5 anni nonchè le ultime 3 dichiarazione dei redditi. Il tutto unitamente ad un'attestazione sulla fattibilità del piano e ad un elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della sua famiglia. Alla proposta di piano è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
La proposta depositata presso il tribunale va poi presentata entro 3 giorni dall'organismo di composizione della crisi a Equitalia o altro Agente della riscossione, all'Agenzia delle Entrate e agli enti locali competenti in base al domicilio fiscale del debitore. A questo punto, il Giudice può riconoscere al massimo altri 15 giorni per consentire di apportare integrazioni o nuovi documenti alla proposta.
La proposta va poi sottoposta ai creditori: l’accordo è da ritenersi approvato se si raggiunge una maggioranza dei voti rappresentanti almeno il 60% dei crediti e viene omologato dal Giudice.
2) Liquidazione del patrimonio. La domanda prevede che tutti i beni del debitore, ad eccezione di quelli impignorabili, siano posti in vendita e l'intero ricavato sia proporzionalmente destinato alla soddisfazione dei creditori. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16 della legge;
e) abbia svolto, nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
L'esdebitazione è esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
3) Piano del consumatore. Anche tale procedura, come quella liquidatoria, non necessita del consenso dei creditori, ma la proposta deve prevedere per quest'ultimi una soddisfazione maggiore rispetto a quella che si realizzerebbe attraverso la liquidazione del patrimonio. Per accedere al piano del consumatore occorre che vi siano le seguenti condizioni:
- il debitore non deve aver fatto ricorso al piano del consumatore nei 5 anni precedenti e non deve aver subito la risoluzione, cessazione o revoca degli effetti del piano.
- Il debitore deve fornire tutta la documentazione per ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.
Il Giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Si consideri che il procedimento può essere annullato dal tribunale quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.
Se il Giudice accetta il piano del consumatore o la procedura di liquidazione, per effetto della legge sul sovraindebitamento il consumatore è esdebitato, ossia, beneficia della liberazione da tutti debiti residui a cui non riesce ad ottemperare.
Il sovraindebitamento in altre parole, permette quindi al soggetto che ne beneficia di liberarsi dal peso dei debiti contratti in precedenza e di potersi reinserire nella società.
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