Tutela il tuo design anche senza brevetto


L'originalità è tutelata dalle imitazioni anche senza registrazione.
Importare da un Paese rispettabile non esclude il risarcimento da imitazione
Tutela il tuo design anche senza brevetto
Forse non tutti sanno che i prodotti di design o che contengono elementi di design, benchè non siano registrati o brevettati ed anche in assenza della contraffazione di un marchio, godono di un elevato livello di tutela anche dalle semplici imitazioni, negli ordinamenti italiano ed europeo. Innanzitutto, è bene sapere che il Regolamento Comunitario n. 6 del 2002 tutela il modello comunitario non registrato, ovvero un prodotto caratterizzato da elementi di design che lo rendano originale, per un periodo di tre anni dall’immissione sul mercato (divulgazione), a prescindere dalla sua registrazione (peraltro, sempre possibile, secondo le semplici modalità previste dal regolamento, con conseguente tutela ancora più ampia). Il diritto alla tutela dalle imitazioni si acquisisce automaticamente e gratuitamente, senza alcuna procedura o registrazione.

Anche l’ordinamento italiano tutela i prodotti di design dalle imitazioni, a prescindere da registrazione e brevetto, con le norme sulla concorrenza sleale (artt. 2598 e seguenti del codice civile - anche la home page di un sito internet può essere un prodotto tutelato). In particolare, tali norme consentono di reagire giudizialmente contro l’immissione sul mercato di prodotti evidentemente copiati (imitazioni servili), sia inibendone la commercializzazione, anche in via cautelare ed urgente, sia consentendo il risarcimento del danno, anche in relazione a quello che, impropriamente, potremmo definire "danno all’immagine commerciale".
Queste normative sono di grande interesse per tutti i prodotti caratterizzati da elementi di design con vita commerciale breve (frequentissimi nel mondo della moda, del tessile, dell’oggettistica, dell’arredamento) per i quali si ritiene troppo complicata e dispendiosa la procedura di registrazione. In caso di imitazione di tali prodotti, quindi, è sempre possibile reagire efficacemente, anche in tempi brevissimi (tutela cautelare d’urgenza).
L’imitazione, per essere "perseguita", tuttavia, deve essere almeno colposa. Molti sleali imitatori, ritengono di andare esenti da colpa e di potersi difendere dall’accusa di illegittima imitazione di prodotti altrui, per il semplice fatto di non essere il produttore delle imitazioni, ma di averle importate, magari non dall’estremo oriente, ma da paesi europei e da produttori particolarmente noti e rispettati sul mercato di riferimento.

Ebbene, secondo il Tribunale delle imprese di Milano, tale circostanza non è sufficiente ad escludere la colpa e l’illegittimità della commercializzazione di prodotti imitati. L’inibizione alla commercializzazione ed il risarcimento del danno (con eventuali misure accessorie, come la pubblicazione della sentenza a spese dell’imitatore), infatti, scattano ogniqualvolta l’imprenditore concorrente "non abbia potuto non sapere" o, comunque, "avrebbe dovuto sapere" usando la diligenza del buon imprenditore, che i prodotti commercializzati erano l’imitazione di prodotti originali di un concorrente. Così, in favore di un mio cliente, produttore di oggettistica di design, per ben due volte in pochi anni, il Tribunale delle imprese di Milano (sentenze n.ri 9612/2014 e 728/2008) ha condannato due noti imprenditori italiani i quali sostenevano di aver acquistato i prodotti imitati presso rispettabilissime imprese europee, ben note ed autorevoli sul mercato internazionale: la circostanza, infatti, non esime l’importatore dal verificare se i prodotti importati, evidentemente originali per forma e design, siano imitazione della produzione di altro imprenditore, anche in mancanza di alcun tipo di registrazione e di contraffazione del marchio. Tale mancata verifica, può essere sufficiente per rendere illegittima la condotta dell’imprenditore concorrente "sleale".

In tali casi, al danno che emerge più evidentemente dalla commercializzazione di prodotti imitati, ovvero il danno che consegue al fatto che il consumatore abbia acquistato il prodotto imitato, invece di quello originale, magari perché lo ha pagato meno, si aggiunge anche il danno che, per semplificare, possiamo definire "all’immagine commerciale del produttore onesto e dei suoi prodotti" .
In conclusione, qualsiasi prodotto che abbia un certo grado di originalità per forme e disegno, benché sia destinato ad una vita commerciale breve e benché non sia registrato o caratterizzato da un marchio diffuso, può essere efficacemente tutelato, anche in via cautelare d’urgenza, contro le imitazioni. L’aver importato le imitazioni non scusa l’imprenditore "sleale", neppure quando il Paese di provenienza ed il produttore/esportatore godano della massima rispettabilità.

Per approfondimenti, non esitate a contattare lo studio legale Di Gregorio.

Articolo del:


di Avv. Michele Di Gregorio

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