Il ruolo dell'O.C.C. secondo la Corte Suprema


La costituzione degli Organismi di Composizione della Crisi non può escludere che tali funzioni continuino ad essere svolte anche dai professionisti
Il ruolo dell'O.C.C. secondo la Corte Suprema
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 19740 dell’8 agosto 2017 si è espressa per la prima volta - discostandosi da un orientamento sostanzialmente unanime della giurisprudenza di merito - in ordine alla facoltà in capo ai soggetti sovraindebitati di rivolgersi direttamente ai Tribunali per chiedere la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F., ove nel relativo circondario sia presente un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.).
In particolare, la Corte, pur premettendo l’inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività quale quello finalizzato all’introduzione di un procedimento ai sensi della legge 3/2012, non ha ravvisato alcuna violazione di legge nell’aver il Tribunale di merito respinto il reclamo all’istanza di nomina di un professionista in possesso dei requisiti di legge a fronte della costituzione nel medesimo circondario di un O.C.C. costituito ai sensi del comma terzo dell’art. 15, legge 3/2012.
La motivazione della Corte parte fondamentalmente dall’assunto in forza del quale l’Organismo di Composizione della Crisi, così come disciplinato dall’art. 15 della legge 3/2012, - vista la centralità del proprio ruolo nell’ambito della procedura - debba possedere un’elevata specializzazione "giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l’istituzione di organismi stabili destinati ad essere in un apposito registro".
Da qui il rilievo secondo cui la disposizione in parola "rimarrebbe gravemente menomata", laddove le funzioni ed i compiti propri dell’organismo di composizione della crisi venissero affidati a professionisti idonei a svolgere l’incarico di curatori fallimentari ovvero di notai.
La conclusione cui addiviene la Suprema Corte si sostanzia in una un’interpretazione del comma 9 dell’art. 15 legge 3/2012 in chiave transitoria, con la conseguenza che, una volta costituiti gli Organismi di Composizione della crisi con sede nel circondario del Tribunale competente, non risulterà più possibile avvalersi di un professionista (o di una società tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F.
Sulla scorta della conclusione cui addiviene la Suprema Corte, si ritiene di dover svolgere alcune brevi considerazioni.
In particolare e con riguardo al carattere transitorio della disposizione di cui al comma 9 dell’art. 15 legge 3/2012 - che ha portato del resto la Corte ad ad escludere una coesistenza degli organismi di composizione della crisi con i professionisti nominati dal Tribunale, - ci si permette di sollevare alcune perplessità posto che il tenore letterale della disposizione in parola parrebbe limitare la predetta transitorietà alle sole modalità di quantificazione del compenso dei predetti soggetti e non - come sembrerebbe sostenere la Corte - in ordine alla possibilità, in quanto tale, di nominare tali soggetti.
Pertanto si potrebbe sostenere che la costituzione degli Organismi di Composizione della Crisi iscritti negli appositi elenchi non possa tout court escludere che tali funzioni continuino ad essere svolte alternativamente anche dai professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. - purché nominati su istanza del debitore dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da quest’ultimo nominato - la cui specializzazione in materia concorsuale escluderebbe in ogni caso di incorrere in quella "grave menomazione" della normativa richiamata dalla Corte Suprema.

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di avv. Elisa Castagnoli

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