Conti correnti e ripetizione degli interessi indebiti


La mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente dà ai clienti il diritto alla restituzione degli interessi
Conti correnti e ripetizione degli interessi indebiti
L’art. 117 del Testo Unico Bancario ("TUB") sancisce, al primo comma, che "I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti" e prosegue, al terzo comma, che "Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo". Sul punto, la Suprema Corte, in linea con il proprio consolidato orientamento, ha recentemente affermato che "il contratto formale intanto si perfeziona ed acquista giuridica esistenza, in quanto le dichiarazioni di volontà che lo creano siano state formalizzate" in un contratto di conto corrente validamente stipulato fra le parti (Cass. n. 5919/2016).

Sulla stessa linea di pensiero, la Corte d’Appello di Ancora ha di recente statuito che "In mancanza di un valido contratto di conto corrente con espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali e neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, le valute e le c.m.s" (cfr. Corte d’Appello Ancona, 22 febbraio 2017). La Suprema Corte, peraltro, è tornata a pronunciarsi sul punto precisando che "Invero, la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente n. (OMISSIS) dovrebbe comportare la nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti. ..." (Cass. n. 5609/2017).

È altrettanto nulla la c.d. clausola di rinvio all’uso piazza perché indeterminata. Già, in linea generale, l’art. 1284, comma terzo, cod. civ., sancisce espressamente il principio della osservanza della forma scritta ad substantiam nell’ipotesi della pattuizione convenzionale di un saggio di interesse superiore a quello legale. Il TUB, come già precedentemente previsto dalla legge 154/1992, ha altresì disposto che i contratti di conto corrente indichino il tasso di interesse e le altre condizioni praticate. In caso contrario, allo stesso modo dell’ipotesi di clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, l’art. 117, comma settimo, sancisce che, ai rapporti di conto correnti, non si applicano i tassi arbitrariamente praticati dalla banca ma gli interessi BOT.

Molto spesso, per i contratti risalenti nel tempo, i tassi di interesse non venivano quasi mai determinati in c/c ma solamente stabiliti via via durante il rapporto contrattuale. La circostanza che la banca unilateralmente in sede di conteggio trimestrale ha addebitato interessi passivi non dovuti legittima pertanto le imprese ad agire per il recupero degli oneri pagati.

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di Antonio Di Gaspare

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