Accettazione tacita e denuncia di successione


La denuncia di successione seguita da voltura catastale costituisce o no accettazione tacita dell`eredità?
Accettazione tacita e denuncia di successione
La Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 marzo 2016 n. 5319, conferma il seguente principio già espresso dal medesimo Supremo Collegio in precedenti pronunce (Cass. 10796/2009 e Cass. 22317/2014):
La presentazione della denuncia di successione - se di per sé sola è inidonea a comprovare l’accettazione tacita dell’eredità - lo diventa nel momento in cui viene seguita dalla voltura catastale, anche se questa ultima viene posta in essere in ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 3 del DPR 26 ottobre 1972 n. 650, che prevede un termine di 30 giorni dalla registrazione per provvedere.

Il motivo sta nel fatto che la voltura catastale eseguita a seguito della presentazione della denuncia di successione è un atto al contempo fiscale e civile il quale rileva - dice la sentenza della Cassazione del 2016 richiamando il precedente di Cass. 22317/2014 - "non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile".

Una recentissima ordinanza del 7 marzo 2017 del Tribunale di Torino, però, con una argomentazione molto interessante critica il sopra citato orientamento della Suprema Corte. Il Tribunale afferma che chi ha presentato la denuncia di successione è obbligato per legge ad eseguire la voltura catastale entro il termine di 30 giorni (art. 3 DPR 650/1972), termine la cui inosservanza è formalmente sanzionata, seppur con pene irrisorie (art. 12 DPR 650/1972). Ne consegue che, trattandosi di atto legalmente dovuto, "la voltura catastale non può essere ricondotta all’alveo degli atti di accettazione tacita di eredità, dal momento che questi ultimi presuppongono un comportamento concludente, da parte del chiamato, la cui esecuzione deve essere rimessa al suo libero arbitrio".

Il Tribunale di Torino ritiene insomma che, trattandosi di atto dovuto, la voltura catastale a seguito di denuncia di successione non comporta mai accettazione tacita di eredità ai sensi dell’art. 476 del codice civile.

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di Avv. Vinicio Longo

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