Novità sul visto di conformità


Visto di conformità anche sulle compensazioni del credito Iva infrannuale
Novità sul visto di conformità
Con la pubblicazione in GU del 23/06/2017 è stato esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle istanze infrannuali di compensazioni del credito Iva in caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori ai 5.000 euro.

L’obbligo decorrerà dalla prossima istanza riguardante il secondo trimestre 2017, da presentarsi entro la fine del mese di luglio. Il relativo modello TR dovrà essere munito del visto di conformità nel caso vi sia la volontà di utilizzare in compensazione il credito per una somma superiore a 5.000 euro.

Il limite di 5.000 euro è da considerarsi annuale quindi se nel primo trimestre è già stata presentata istanza per compensare un credito Iva e con l’istanza da presentare nel secondo trimestre viene superato il limite di 5.000 euro complessivi bisognerà apporre il visto anche se l’iva del II trimestre da compensare è inferiore a 5.000 euro.

In caso di utilizzo del credito in violazione degli obblighi previsti, l’amministrazione procederà al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni (pari al 30% dell'importo indebitamente compensato).

Articolo del:


di Studio Filippi Revelli Burdisso

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse