Obbligo dell`assicurazione professionale per gli avvocati


Prorogato l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per gli avvocati
Obbligo dell`assicurazione professionale per gli avvocati
Come è noto, la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ha introdotto all’art. 12 l’obbligo per l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
Tale obbligo è stato implementato con l’emanazione del decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, pubblicato in G.U. n. 238 dell’11 novembre 2016, che stabilisce le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività forense. Peraltro, con l’introduzione di questa normativa gli avvocati si allineano alle altre professioni, per cui l’assicurazione per la responsabilità professionale è vincolante dal 2013.
Tale decreto, in particolare, prevede che l’assicurazione debba coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che questi possa causare nell’ambito della sua attività professionale, la quale comprende, oltre alla rappresentanza, alla difesa in giudizio e davanti agli arbitri e agli atti connessi (come le iscrizioni a ruolo e le notifiche), anche, per esempio, la consulenza e assistenza stragiudiziali e la redazione di pareri e contratti. L’assicurazione, inoltre, copre la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali e la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito.
Il decreto si occupa anche dell’individuazione dei massimali minimi di copertura assicurativa, la quale si estende agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa.

L’entrata in vigore del presente decreto era inizialmente prevista per l’11 ottobre 2017. Il giorno precedente la data indicata, tuttavia, è stata diffusa una comunicazione del Consiglio Nazionale Forense (disponibile qui: http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/69024/ASSICURAZIONE+OBBLIGATORIA+-+comunicazione+ai+COA+e+alle+Unioni+%2810-10-2017%29/0798b19f-4e01-459a-a867-96bbf9d0d481) in cui si dava notizia della stipula della convenzione nazionale relativa all’assicurazione della responsabilità civile professionale dell’avvocato e della responsabilità patrimoniale e infortuni "ex lege". Alla luce di tale comunicazione, l’entrata in vigore del summenzionato decreto è stata posticipata di un mese, così da permettere agli avvocati di prendere visione e eventualmente sottoscrivere tale polizza utilizzando il link al sito web del Consiglio Nazionale Forense http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/assicurazione-obbligatoria, ovvero accedendo all’area dedicata pubblicata nell’home page del sito http://www.consiglionazionaleforense.it/.

Articolo del:


di I. M.

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