Richieste di restituzione somme da parte dell’Inps


Le somme, corrisposte per errore dall'Inps, non devono essere restituite se vi è buona fede del pensionato
Richieste di restituzione somme da parte dell’Inps
Sovente capita di ricevere telefonate da clienti allarmati, per richieste di restituzione somme, in relazione a trattamenti pensionistici erogati dall'istituto per errore. La frase che si sente spesso dai destinatari delle predette richieste è la seguente: "ma avvocato io ho fatto domanda, indicando tutti i dati ed è stata l'Inps ad accogliere la mia domanda... Oppure: ma come faccio a restituire tutto quello che ho percepito...se avessi saputo che non avevo diritto, non avrei nemmeno fatto domanda...e ancora: ma come faccio a restituire tutta la pensione ricevuta? E ancora: Ma non se ne potevano accorgere prima? Ecco, a tutti questi quesiti hanno pensato il legislatore e la Giurisprudenza.
Ai sensi dell’articolo 52 legge 88 del 1989, l'Inps ha sempre il diritto di rettificare le pensioni per via di errori, ma non può pretendere la restituzione delle somme corrisposte, a meno che l'indebita prestazione, erroneamente corrisposta, non sia dipendente da dolo del soggetto interessato (ad esempio il pensionato che dolosamente omette di dichiarare tutta la sua situazione reddituale), così come ribadito, dalla Corte di Cassazione n.482 del 2017.
Ma v’è di più. L’art. 13 comma secondo della L. 412/91, norma di interpretazione autentica del citato art. 52, prevede che la sanatoria ivi prevista, opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Ancora, il comma secondo dell’art. 13 L. 412/91, dispone che l’Inps proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
La legge, dunque, stabilisce il termine di decadenza di un anno per intraprendere l’azione di recupero da parte dell’Inps. Il termine decorre dall’effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero. Concludendo, in presenza delle condizioni sopra evidenziate nessuna azione di recupero può essere operata dall’Istituto vigendo il principio generale di non ripetibilità delle somme in mancanza di dolo dell’assicurato. Se però ci si dovesse trovare di fronte ad una ripetizione da parte dell’inps, sarà necessario esperire in prima battura ricorso amministrativo avanti l’inps e, se non vi fosse il risultato sperato, ricorrere al Giudice del Lavoro ai sensi dell’articolo 442 c.p.c.



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di Avv. Miriam Armando

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