Infortuni e sicurezza sul lavoro


Accanto all’indennizzo dell’Inail, il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni in caso di violazioni sulla sicurezza da parte del datore di lavoro
Infortuni e sicurezza sul lavoro
L’infortunio sul lavoro è definito dall’Inail (l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) come un "incidente avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità temporanea per più di tre giorni. E si differenzia dalla malattia professionale poiché quest’ultima è una patologia che si riscontra in un momento successivo rispetto a quello in cui la si contrae (si pensi ad esempio alle malattie legate all’amianto) e la causa non è violenta. Può essere definita come una qualsiasi alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
L’infortunio sul lavoro, al contrario, deve essere un evento dannoso improvviso e la causa deve essere violenta (ad esempio una caduta, un incidente stradale, ecc...).

Per inabilità permanente si intende la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. Dalla gravità del danno subito dipende ovviamente la gravità dei danni fisici riscontrati e la perdita totale o parziale della capacità lavorativa.
Per inabilità temporanea, invece, si intende l’incapacità del lavoratore di svolgere l’attività lavorativa per un limitato periodo di tempo, purché superiore ai tre giorni.

Elemento centrale dell’infortunio sul lavoro è appunto l’occasione di lavoro, ovvero l’evento deve essere accaduto mentre il lavoratore stava svolgendo la sua attività lavorativa.

Esiste anche l’infortunio in itinere, ugualmente risarcibile, e che si verifica nel corso degli spostamenti del lavoratore durante il tragitto casa-lavoro o lavoro-casa. In questo caso, l’infortunio è indennizzabile se l’evento è accaduto nel normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Un aspetto particolare da tenere in considerazione è il mezzo con il quale ci si reca sul posto di lavoro. Lo spostamento a piedi e con l’utilizzo di mezzi pubblici (metro, bus, treni, ecc..) è ricompreso nella tutela. Differente è il caso di spostamenti con il mezzo privato (autoveicolo privato, moto, motorino, ecc...). In questo caso, l’infortunio in itinere è indennizzabile solo se (in base a quanto diffuso dall’Inail):
· "il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
· il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
· i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
· i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
· la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga".

In caso di infortunio, il lavoratore deve comunicare immediatamente al datore di lavoro l’avvenuto incidente e, a fronte della visita al Pronto Soccorso, deve vedersi rilasciare il primo certificato medico che dovrà sempre essere trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro. Sarà, poi, cura di quest’ultimo presentare all’Inail, per via telematica, la denuncia di infortunio di lavoro del dipendente. Infine, a seguito della visita medica condotta dai medici dell’Inail, il lavoratore avrà diritto all’indennizzo.
L’indennizzo è pari al 60% della retribuzione a partire dal 2° giorno fino al 4° giorno successivi alla data dell’incidente (i tre giorni formanti il cosiddetto "periodo di carenza") ed è a carico del datore di lavoro. A partire dal 5° giorno, l’indennizzo è a carico dell’Inail e sarà pari al 60% della retribuzione fino al 90° giorno successivo all’infortunio, mentre sarà pari al 75% della retribuzione dal 91°giorno fino alla completa guarigione del lavoratore infortunato.

Punto essenziale, però, è la sicurezza sul lavoro. Aldilà del diritto all’indennità Inail, è necessario verificare che il datore di lavoro abbia attuato all’interno dei luoghi di lavoro tutte le misure idonee per assicurare l’integrità e la salute dei dipendenti.
In caso di infrazioni, il datore di lavoro ne risponde civilmente, penalmente e da un punto di vista amministrativo in base alla violazione commessa degli obblighi imposti dalla legge per la tutela del lavoratore.
Al lavoratore deve essere, di conseguenza, riconosciuto anche il risarcimento dei danni biologici subiti a causa del comportamento inosservante della legge da parte del datore di lavoro.

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di Avv. Adriano Caretta

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