Bonus fiscali condomini


Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Bonus fiscali condomini
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nei giorni scorsi ulteriori chiarimenti relativamente ai BONUS FISCALI PER I CONDOMINI. Il seguente articolo pertanto vuol ripercorrere in forma sintetica ciò che è stato previsto nel 2017 tramite la legge di bilancio e approfondire gli argomenti trattati dall’Agenzia dell’Entrate.
Al riguardo:
la Legge dei bilancio 2017 prevede che i condòmini beneficiari della detrazione per alcuni lavori su parti condominiali possono cedere un credito pari alla detrazione per le spese sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/2021 (agevolazione che permette, a fronte di una riqualificazione delle parti comuni degli edifici, di usufruire di benefici fiscali pari al 70-75%).
Tale credito può essere ceduto ai fornitori ed alle imprese che effettuano i lavori ed i beneficiari che si trovano nella "no tax area" (possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) potranno cedere il credito fiscale anche alle banche ed istituti ed intermediari finanziari.
Il credito può essere ceduto da tutti i condòmini che sostengono le spese in questione; i cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni
Il credito d’imposta cedibile è nella misura del 70% per interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75% per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi. I condòmini che ricadono nella no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40.000,00 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Il condòmino che cede il credito d’imposta deve comunicarlo all’amministratore entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’amministratore del condominio comunica annualmente questi dati all’Agenzia delle Entrate e consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Nella nota informativa dell'Agenzia delle Entrate, vene inoltre precisato che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Articolo del:


di Arch. Marco Somaglino

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse