Divieto di pubblicazione di immagini dei figli


Il Tribunale di Mantova ha chiarito l'obbligo del coniuge di chiedere il consenso dell'altro per la pubblicazione di immagini dei propri figli
Divieto di pubblicazione di immagini dei figli
Di recente, ha avuto grande risonanza mediatica la sentenza del Tribunale di Mantova, con la quale si subordinava le pubblicazioni sui social (quali Facebook, Instagram e via dicendo) di foto dei propri figli al consenso di entrambi i genitori.
In merito, la sentenza dei giudici di merito ha statuito che «L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi», e, ancora poi, che «la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionati».
Nei fatti, il principio, su cui si fonda la sentenza in argomento, è la tutela dell’immagine del minore, che deve essere posta mediante il potere di veto di uno dei due genitori.
In argomento, è opportuno che ci si richiami all’art. 10 c.c., il quale tutela appunto l’immagine altrui, così recitando: "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni".
Dunque, la norma appena enunciata è chiara, garantendo il diritto ai genitori di tutelare l’immagine del proprio figlio verso chiunque (anche verso l’altro coniuge), rivolgendosi all’autorità giudiziaria, affinché cessi l’abuso e ne disponga il relativo risarcimento del danno.
Inoltre, parlando di diritto alla tutela dell’immagine, non possiamo non menzionare il D. Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che, col combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145, tutela l’immagine nella sua accezione più ampia, includendo, anche quella dei propri congiunti più stretti.
Infatti, l’immagine dei propri figli minori costituisce un dato di estrema rilevanza personale, la cui indebita diffusione comporta un’interferenza nella vita privata del singolo soggetto, concepito quale elemento della cellula famiglia, che potrebbe avere anche inflessione di carattere penalistico.
Infine, dobbiamo anche menzionare l’importante Convenzione di New York del 1989 e il Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 (che entrerà in vigore il 25.05.2018), che pongono in chiave internazionale la tutela del fanciullo nelle sue plurime sfaccettature.

Avv. Gianfranco Tripoli

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di Avv. Gianfranco Tripoli

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