Insegnanti precari da tre anni: assunzione


In base alla Direttiva CE n.70/99 gli insegnanti precari da trentasei mesi hanno diritto all'immissione diretta in ruolo a tempo indeterminato
Insegnanti precari da tre anni: assunzione
Come ormai acclarato la Direttiva CE n. 70/99 non riguarda soltanto il settore del lavoro privato, ma anche la pubblica amministrazione, come dimostrano le procedure d'infrazione a carico della Repubblica italiana, proprio nell'ambito del comparto scuola, le ben note sentenze della Corte di Giustizia Europea ed anche alcune sentenze dei Tribunali italiani.
L'obiettivo della direttiva è la lotta al precariato in tutte le sue forme, e in particolare all'abuso che di tale forma di contrattazione è fatto al fine di coprire o soddisfare esigenze di lavoro che richiederebbero l'assunzione a tempo indeterminato. Ovviamente la Pubblica Amministrazione non applica la direttiva, recepita in modo discutibile, perchè il precariato comporta minor dispendio finanziario: cosicchè si arriva a quell'abuso, la stabilizzazione dello stato di precario, che è proprio l'obiettivo che la direttiva europea vuol eliminare.
Si è arrivati persino a sostenere che lo scorrimento e le assunzioni dalla II fascia, costituirebbero idoneo rimedio allo stato di precarizzazione della scuola italiana (siamo al 15% di docenti precari in generale, esclusi gli incarichi a breve termine ed altre significative situazioni, come gli inseriti in graduatoria che non hanno mai svolto una supplenza, per cui questo dato è rivedibile a rialzo); ma come ben noto agli insegnanti di II fascia, non v'è limite al numero di supplenze oltre che quello di tre anni voluto dalla direttiva.
Si noti ancora l'assenza di una effettiva programmazione di concorsi.
Secondo una certa interpretazione giurisprudenziale, non potendosi obbligare la P.A. all'assunzione sine die: perchè la norma europea non prevale forse su quella interna difforme, ancorchè di settore?
La soluzione prospettata anche dalla direttiva, sarebbe quella risarcitoria: qui si apre un ventaglio di applicazioni che vanno dall'indennizzo sino a forme risarcitorie più significative, ma comunque gravemente limitate e non certo corrispondenti ai parametri elaborati in sede eurocomunitaria.
Certamente nel caso singolo viene meno la ratio della direttiva comunitaria, che è volta alla prevenzione degli abusi; si dubita poi che i risarcimenti, spieghino un vero effetto dissuasivo, nei confronti della Pubblica Amministrazione, permanendo intatta l'elusione della direttiva e la prosecuzione di politiche volte alla stabilizzazione dello stato di precario; l'applicazione poi di forme d'indennizzo del tutto inappropriate non ha alcun effetto deterrente.
Non si spiega poi la discriminazione tra il comparto privato e quello pubblico, e il netto favoritismo della scuola pubblica rispetto a quella privata, che viceversa è obbligata all'assunzione sine die.
La direttiva CE cit. definisce il lavoro indeterminato come la forma di lavoro prototipica, che integra elementi della personalità di natura esistenziale e valore costituzionale, insuscettibili di autentica tutela in via meramente risarcitoria.
Per di più se il dipendente precarizzato dovvesse essere chiamato a dare prova della cosiddetta perdita di chances, incorrerebbe in difficoltà tali, che ancora una volta spingono a considerare il rimedio per equivalente inadeguato.
In fine, con tutta buona volontà, non è dato di capire quali sarebbero le esigenze oggettive e concrete per cui l'Amministrazione scolastica non assume sine die: accertato che non si può fare semplice menzione di queste generiche esigenze del settore peculiare che è quello scolastico: ogni settore ha le sue peculiarità, e la Corte Europea ha già stabilito che una legge che operi aleatori richiami a generiche esigenze non ha le caratteristiche che esenterebbero la Scuola Italiana dal dovere di assumere a tempo indetrminato per esigenze che sono altrettanto durature o strutturali.
La carenza di provvista finanziaria, va da sè, non costituisce valida giustificazione dello sfruttamento del lavoro a tempo determinato per fini strutturali e duraturi, al solo fine di non impiegare risorse finanziarie più significative.

Articolo del:


di avv giuseppe saya

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse