Convocazione di assemblea nel supercondominio


La sentenza 9844/2016 del Tribunale di Milano fornisce le indicazioni sulla proceduta della convocazione dell`assemblea ordinaria del supercondominio
Convocazione di assemblea nel supercondominio
Il Tribunale di Milano con la sentenza del 30 Agosto 2016 n. 9844 dà una interpretazione dell’art. 67 delle disp.att.c.c. in tema di convocazione dell’assemblea ordinaria del supercondominio. Per il giudice meneghino la procedura è:
1) l’amministratore del supercondominio che decide di convocare l’assemblea annuale per la gestione ordinaria e per la nomina dell’amministratore deve inviare la comunicazione a tutti i condomini;
2) questi si riuniscono nelle rispettive assemblee per la nomina dei singoli rappresentanti;
3) i nominativi dei rappresentanti vengono indicati all’amministratore del supercondominio che gli invia l’ordine del giorno della convocando assemblea;
4) ricevuto l’ordine del giorno i rappresentanti lo comunicano all’amministratore del condominio che li ha nominati;
5) gli amministratori dei singoli condomini convocano apposite assemblee perché i rispettivi condomini <...possano conferire il mandato al rappresentante con riguardo alle intenzioni di voto sulle singole questioni che dovranno essere trattate in senso all’assemblea di supercondominio>;
6) conclusa l’assemblea del supercondominio i rappresentanti provvederanno a comunicare le relative decisioni ai singoli amministratori dei condomini che li hanno nominati;
7) .
Come si evince la convocazione dell’assemblea del supercondominio è laboriosa e lunga anche se alcuni punti potrebbero essere abbreviati in modo da ridurre i tempi ed i costi di convocazione, infatti nulla toglie che l’amministratore del supercondominio invii a tutti i condomini sia l’intenzione di convocare l’assemblea che il relativo ordine del giorno in modo che questi possano subito deliberare la nomina dei rispettivi rappresentanti conferendogli anche il relativo mandato. L’amministratore del supercondominio una volta avuti i nominativi dovrebbe solo inviargli la data della convocazione con lo stesso ordine del giorno.
Dalla lettura della sentenza non sembra necessario che gli amministratori dei singoli condominii debbano convocare un`ulteriore assemblea per rendere edotti i condomini sulle scelte dei rispettivi rappresentanti, anche se l’art. 67, 5 comma, disp. att. c.c. parla di assemblea.

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di Avv. Antonio De Stefano

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