A tu per tu con l'Anatocismo Bancario
Inizialmente eliminato dalla Legge di Stabilità 2014, l`anatocismo bancario è stato reintrodotto con il DL 91/2014 a discapito dei debitori
Per anatocismo bancario si intende la pratica di capitalizzazione degli interessi passivi e si verifica principalmente nell'ambito delle operazioni pecuniarie di prestito e finanziamento. Tale prassi si concretizza nell'applicazione del saggio di interessi non solo al capitale, bensì al capitale incrementato degli interessi maturati in precedenza comportando così una massimizzazione dei profitti per il creditore, ossia l'istituto bancario, e un danno notevole per il debitore.
Facendo un esempio pratico, ad uso e consumo dei neofiti della materia, si prenda un capitale di 100 con un tasso di interesse pari al 2%. Alla prima scadenza, a seguito dell'applicazione degli interessi, si avrà una somma pari a 102 (ovvero capitale €100 + interessi €2). Alla seconda scadenza il calcolo dovrebbe rimanere invariato e le singole quote di interessi dovrebbero essere sempre pari a €2. L'uso del condizionale nella precedente statuizione è d'obbligo in quanto, in concreto, viene effettuato un calcolo diverso dove, alla seconda scadenza, il tasso d'interesse viene applicato su un capitale pari a €102 e non €100 con conseguente incremento degli interessi che non saranno più pari a €2 bensì a €2,04 per un totale finale di € 102,04.
Tale prassi si verifica anche alle successive scadenze con un progressivo ed ineluttabile incremento degli interessi.
La pratica anatocistica, considerata sin dall'antichità come un disvalore sociale e giuridico, è in concreto la causa principale dell'aumento dell'esposizione debitoria e dei saldi a debito del correntista; dell'incremento delle commissioni di massimo scoperto e dell'applicazione tassi oltre fido trasformandosi così in un moltiplicatore degli oneri connessi all'erogazione del credito.
A scrivere la parola fine a tale prassi è stata la Legge di Stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n.147) che, tramite l'art. 1, comma 629, ha modificato l'art. 120 del TUB (Testo Unico Bancario) prevedendo, per la prima volta, il divieto di applicare l'anatocismo bancario. La nuova norma del TUB predispone che il CICR (Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio) adotti una delibera con cui dare corpo a detto divieto stabilendo modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria tenendo presente che a) nelle operazioni in conto corrente il conteggio degli interessi debitori e creditori venga effettuato con la stessa periodicità e che b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre ulteriori interessi che, nelle operazioni di capitalizzazione successive, saranno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Purtroppo, però, il novellato art. 120 TUB più che una conclusione è stata una breve parentesi in quanto dopo appena 6 mesi la Legge di Stabilità 2014 è stata superata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91 con cui, in sostanza, è stata reintrodotta la capitalizzazione degli interessi passivi.
Facendo un esempio pratico, ad uso e consumo dei neofiti della materia, si prenda un capitale di 100 con un tasso di interesse pari al 2%. Alla prima scadenza, a seguito dell'applicazione degli interessi, si avrà una somma pari a 102 (ovvero capitale €100 + interessi €2). Alla seconda scadenza il calcolo dovrebbe rimanere invariato e le singole quote di interessi dovrebbero essere sempre pari a €2. L'uso del condizionale nella precedente statuizione è d'obbligo in quanto, in concreto, viene effettuato un calcolo diverso dove, alla seconda scadenza, il tasso d'interesse viene applicato su un capitale pari a €102 e non €100 con conseguente incremento degli interessi che non saranno più pari a €2 bensì a €2,04 per un totale finale di € 102,04.
Tale prassi si verifica anche alle successive scadenze con un progressivo ed ineluttabile incremento degli interessi.
La pratica anatocistica, considerata sin dall'antichità come un disvalore sociale e giuridico, è in concreto la causa principale dell'aumento dell'esposizione debitoria e dei saldi a debito del correntista; dell'incremento delle commissioni di massimo scoperto e dell'applicazione tassi oltre fido trasformandosi così in un moltiplicatore degli oneri connessi all'erogazione del credito.
A scrivere la parola fine a tale prassi è stata la Legge di Stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n.147) che, tramite l'art. 1, comma 629, ha modificato l'art. 120 del TUB (Testo Unico Bancario) prevedendo, per la prima volta, il divieto di applicare l'anatocismo bancario. La nuova norma del TUB predispone che il CICR (Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio) adotti una delibera con cui dare corpo a detto divieto stabilendo modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria tenendo presente che a) nelle operazioni in conto corrente il conteggio degli interessi debitori e creditori venga effettuato con la stessa periodicità e che b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre ulteriori interessi che, nelle operazioni di capitalizzazione successive, saranno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Purtroppo, però, il novellato art. 120 TUB più che una conclusione è stata una breve parentesi in quanto dopo appena 6 mesi la Legge di Stabilità 2014 è stata superata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91 con cui, in sostanza, è stata reintrodotta la capitalizzazione degli interessi passivi.
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