Mantenimento dei figli maggiorenni


Ecco cosa prevedono il Codice Civile, la Costituzione e la giurisprudenza in merito all'obbligo della cessazione del mantenimento
Mantenimento dei figli maggiorenni
In base alla nostra Costituzione ed al codice civile, art.147 e sg, i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo, ed in caso di impossibilità intervengono gli ascendenti prossimi; a loro volta i figli sono tenuti a rispettare i genitori e contribuire alla famiglia in cui vivono (art 315bis).
Per avere il diritto al mantenimento devono convivere stabilmente con la famiglia del o dei genitori obbligati; non esonera dall’obbligo il fatto che il figlio sia furi casa per studio durante la settimana e torni nei weekend.

La giurisprudenza maggioritaria afferma che tale obbligo non cessa con il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma finisce con la loro raggiunta indipendenza economica. Pertanto non potrà essere apposto un termine per legge nelle condizioni di separazione e divorzio sulle modalità di mantenimento dei figli, ma il giudice dovrà valutare il caso specifico di volta in volta e revocare il mantenimento laddove ravvisi l’inerzia del figlio che non ha mia cercato il lavoro e si è dato da fare.

Secondo l’orientamento prevalente (Cass 1247772004) si intende che il figlio abbia raggiunto "l’indipendenza economica" quando, finito il percorso di studi, si avvia ad una attività confacente al suo percorso formativo.Tale indipendenza deve essere dimostrata così come si deve provare l’eventuale "inerzia" del figlio che non studia né va alla ricerca di un lavoro; legittimato a provare ciò sarà il genitore su cui ricade l’obbligo di mantenimento il quale potrà dimostrare che al figlio sono state garantite tutte le possibilità, anche economiche, per proseguire l’iter scolastico, ma non si è dato da fare o in alternativa che, alla fine degli studi, non ha mai cercato una occupazione e magari non ha accettato delle occasioni di lavoro.

Se il figlio ha iniziato una attività lavorativa poi smessa il genitore non sarà più tenuto al mantenimento, ma eventualmente solo alla corresponsione degli alimenti se versa in stato di bisogno (Trib Vicenza novembre 2016). Il figlio, secondo anche la pronuncia del Tribunale di vicenza che ha fatto giurisprudenza, non è più considerato beneficiario dell’assegno, in quanto in grado di trovarsi altra occupazione.

CESSAZIONE DELL`OBBLIGO
Raggiunta l`indipendenza economica con l’avvio di una attività lavorativa.

Matrimonio: se il figlio se n’è andato dall’abitazione familiare ed ha costituito un nucleo familiare proprio.

Quindi, in conclusione, cari genitori non possiamo cessare di mantenere i nostri figli in quanto maggiorenni se non hanno una attività lavorativa che permetta loro di avere una indipendenza economica; i nostri tribunali sono pieni di ricorsi di genitori stanchi di mantenere i figli fino a tarda età; purtroppo per la maggiorparte dei casi è colpa della crisi economica e dell’elevato tasso di disoccupazione giovanile non solo nel Sud Italia come un tempo. Purtuttavia a volte invece i figli si nascondono dietro la crisi economica trovando false scuse per farsi mantenere a lungo non cercando un lavoro che dà dignità ad ogni persona!

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di Avv. Silvia Fontana

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