Mancato invio del certificato di malattia
CCNL Metalmeccanici, cosa può succedere se non si invia il certificato medico di malattia?
Il CCNL metalmeccanici prevede che il lavoratore debba portare a conoscenza il datore di lavoro quando è assente per malattia e di inviare l’apposito certificato medico. Se l’adempimento non viene effettuato entro il 4° giorno di assenza si può applicare una sanzione conservativa, mentre se il lavoratore omette l’invio del certificato oltre il quarto giorno di assenza vengono considerati come assenze ingiustificate e pertanto il lavoratore potrà esser licenziato con preavviso.
Questo è in breve quanto ha stabilito la Suprema Corte lavoro con la sentenza n° 26465 dell’8 novembre 2017, stabilendo che il licenziamento possa intervenire per un mancato obbligo di comunicazione da parte del lavoratore.
L’obbligo di comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro scatta anche quando il certificato medico viene redatto dal medico curante e da quest’ultimo trasmesso telematicamente all’INPS, in quanto è il CCNL applicato che stabilisce di avvisare l’azienda entro il primo giorno di malattia ed inviare il certificato medico entro il secondo giorno, ciò vale anche in caso di proseguimento della malattia.
Questo è in breve quanto ha stabilito la Suprema Corte lavoro con la sentenza n° 26465 dell’8 novembre 2017, stabilendo che il licenziamento possa intervenire per un mancato obbligo di comunicazione da parte del lavoratore.
L’obbligo di comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro scatta anche quando il certificato medico viene redatto dal medico curante e da quest’ultimo trasmesso telematicamente all’INPS, in quanto è il CCNL applicato che stabilisce di avvisare l’azienda entro il primo giorno di malattia ed inviare il certificato medico entro il secondo giorno, ciò vale anche in caso di proseguimento della malattia.
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