La responsabilità genitoriale


La nuova formulazione dell'art. 316 c.c.: entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale e la esercitano di comune accordo
La responsabilità genitoriale
Il D. Lgs 154/2013 con il quale il Governo italiano ha dato attuazione alla Legge 10 dicembre 2012 n. 219 ha innovato le basi del diritto di famiglia, riscrivendo gli artt. 315 ss. del Codice Civile e stravolgendo gli aspetti che, per decenni, hanno regolato tale branca, attraverso la parificazione tra figli nati fuori e all’interno del matrimonio ed il superamento del concetto di potestà parentale.
L’importante riforma d’ambito è frutto del recepimento del concetto europeo, introdotto con il Regolamento UE c.d. Bruxelles II bis, di "responsabilità genitoriale", inteso come l’insieme dei i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore.
In effetti la "responsabilità genitoriale" ha sostituito la vecchia "potestà dei genitori". L’art. 316 del Codice civile oggi prevede che la essa sia esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Il mutamento chiave risiede nell’individuazione del minore come unico soggetto destinatario dei diritti ed il genitore quale onerato dei conseguenti doveri: pertanto i genitori, per il solo fatto di aver riconosciuto il figlio, anche se nato fuori dal matrimonio (l’art. 315 dispone che: "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico"), saranno sempre responsabili delle azioni compiute dai figli minori.
Dunque, la responsabilità genitoriale si configura in tutti i casi in cui vi siano dei figli, prescindendo dal fatto che questi siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio, ed è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
La nuova formulazione dell’art. 316 c.c., infatti, prevede che entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale e la esercitano di comune accordo fino a diversa decisione del giudice; nessuno dei due, dunque, potrà più arrogarsi il diritto di eseguire un cambio di residenza o iscrivere il figlio ad una scuola senza il consenso dell’altro genitore, e ciò almeno fino a diversa regolamentazione giudiziaria.
Invero, qualora dovesse sorgere contrasto o difficoltà, su questioni di particolare importanza, l’art. 316 c.c. al secondo comma, consente a ciascuno dei genitori di ricorrere senza formalità, ed indicando i provvedimenti che ritiene, al giudice, il quale suggerirà le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare.
L’art. 317 c.c. prevede, in opposizione all’art. immediatamente precedente, la possibilità di esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo genitore, qualora l’altro sia oggettivamente impossibilitato per lontananza, incapacità o altro impedimento. Tale formulazione non deve trarre in inganno quanto al concetto di bigenitorialità; infatti la titolarità della responsabilità permane in capo ad entrambi i genitori, ed è solo l’esercizio della stessa ad essere, temporaneamente o meno, accentrato in capo ad uno solo di essi.
Anche qualora, però, vi sia un genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, questi ha il diritto di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio: tale esplicazione è risultata fondamentale, nella pratica, garantendo così al figlio minore la massima tutela dei propri diritti.


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di avv. Raffaele Ambrosca

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