L'equo compenso garantisce i professionisti?


La legge introduce l'equo compenso, ma non lo pone al riparo dalle clausole vessatorie
L'equo compenso garantisce i professionisti?
L’art. 19 quaterdecies della l. 4 dicembre 2017 n. 172, vigente dal 5/12/2017, ha introdotto nella l. 31 dicembre 2012 n. 247 (avente ad oggetto il nuovo Ordinamento Forense) l’art. 13 bis ("Equo compenso e clausole vessatorie").
La disciplina (che si applica, ex comma 2, non solo agli avvocati, ma a tutti i professionisti, anche iscritti ad ordini o collegi, le cui prestazioni sono definite da decreti ministeriali) prevede che il COMPENSO - nei rapporti professionali regolati da CONVENZIONI, per le attività di assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale e per quelle di consulenza ed assistenza stragiudiziale, in favore di banche, assicurazioni e grandi imprese, nei casi in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese medesime - debba essere EQUO.
La norma considera ‘equo’ il compenso che sia "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale", tenuto conto dei Parametri Forensi.
A questo proposito, il 7/12/17 è stata approvata dal Ministero competente una riforma del D.M. n. 55/2014 (riguardante i Parametri Forensi) la quale, riguardo all’attività giudiziale civile e penale ed a quella stragiudiziale, stabilisce che gli onorari possano essere diminuiti non più ‘fino al 50% (o al 70%)’ ma ‘in misura non superiore al 50% (o al 70%)’. Con ciò reintroducendo, sostanzialmente, dei minimi tariffari.
Di conseguenza, si deduce che possa considerarsi ‘equo’ un compenso che non vada al di sotto di detti minimi.
La legge tratta tuttavia anche delle CLAUSOLE VESSATORIE: sono tali quelle, contenute nelle convenzioni:
a) che, in generale, "determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato" in ragione del compenso non equo;
b) in particolare previste dalle lettere da ‘a’ ad ‘i’ del comma 5 del nuovo art. 13 bis della l. n. 247/2012, SALVO CHE NON SIANO STATE OGGETTO DI SPECIFICA TRATTATIVA ED APPROVAZIONE (prova delle quali, ex comma 7, sarebbe offerta dall’indicazione specifica delle modalità con cui trattativa ed approvazione sono state svolte)
E qui arriviamo ad una difficoltà interpretativa.
Il comma 8 dispone che tutte queste clausole sono NULLE, mentre il contratto rimane valido per il resto.
Ciò tuttavia, ad avviso di chi scrive, è in contraddizione con quanto sopra.
Infatti le clausole di cui al comma 5 (e pur quelle di cui al comma 4, che potrebbero ledere l’equità del compenso imponendo all’ avvocato onorari inferiori ai minimi tariffari), anche se ‘vessatorie’, non sarebbero ciononostante ‘nulle’ qualora fossero state oggetto di ‘specifica trattativa e approvazione’ effettuate con le modalità di cui al comma 7 ed anche in linea con l’art. 1341 comma 2 c.c..
Allo scrivente appare poi del tutto inutile e ripetitivo il chiarimento dato dal comma 6: "le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie (si badi bene, non ‘nulle’, n.d.a.) anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione": infatti queste sono certamente ‘vessatorie’ (lo dice anche il comma 5), ma, in caso di trattativa ed approvazione, non sarebbero da considerare ‘nulle’.
Se sono esatte le osservazioni di cui sopra, facendo l’esempio di un avvocato (od altro professionista) che stipuli, con una grande azienda, una convenzione per lo svolgimento di attività professionale, convenzione contenente clausole vessatorie perché imponenti onorari inferiori ai minimi o concedenti facoltà al cliente di pretendere dal professionista prestazioni aggiuntive gratuite, qualora dette clausole siano state trattate ed approvate secondo i dettami di cui al comma 7, l’avvocato (o l’altro professionista) in questione non potrebbe farne mai valere la nullità, nonostante quanto previsto dal comma 8 ed una loro vessatorietà anche grave.
In ultima analisi, se è vero tutto cio che è stato fin ora argomentato, in futuro le grandi imprese potranno sempre imporre ai professionisti convenzioni contenenti clausole pesantemente vessatorie, solo rispettando le modalità di trattativa ed approvazione delle stesse previste dal comma 7. Ed i professionisti - ridotti alla stregua di deboli consumatori - saranno costretti ad accettarle obtorto collo, considerata l’evidente sproporzione tra le due parti contraenti.
Ben il Legislatore (se veramente avesse voluto tutelare i professionisti nel loro svantaggiato rapporto con le grandi imprese) avrebbe potuto statuire l’impossibilità di una specifica trattativa ed approvazione delle clausole vessatorie di cui ai commi 4 e 5: in questo caso di esse, qualora fossero state nonostante tutto apposte, il professionista avrebbe potuto far dedurre la nullità.
Per concludere, viene solo da chiedersi se il Legislatore è stato di nuovo non all’altezza della situazione, oppure se, dietro al tanto sbandierato ‘equo compenso’, non ci sia stata alcuna reale volontà di garantire le parti deboli di infiniti rapporti contrattuali di collaborazione professionale con le grandi imprese.

Articolo del:


di Avv. Carlo Delfino

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse