La nuova versione della rottamazione rafforzata


La L. 172/2017, di conversione del DL 148/2017, ha esteso l'ambito di applicazione della nuova definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo
La nuova versione della rottamazione rafforzata
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha quindi reso disponibile il nuovo modello DA 2000/17, da presentare entro il 15.5.2018 per l'adesione alla nuova versione della rottamazione. Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione, pertanto, la rottamazione può riguardare anche i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016, così come già previsto dalla prima versione della sanatoria di cui al DL 193/2016.
Inoltre, i contribuenti esclusi dalla precedente rottamazione per non aver ottemperato all'obbligo di versare le rate comprese in un piano di dilazione in essere al 24.10.2016, in scadenza nel periodo 1.10 - 31.12.2016, possono accedere alla nuova definizione agevolata solo dopo aver corrisposto detti importi. In particolare, a seguito della presentazione dell'istanza, l'Agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30.06.2018, l’importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate, da corrispondere, in un'unica soluzione, entro il 31.07.2018. L'omesso, insufficiente o tardivo pagamento di tali rate preclude l'accesso alla rottamazione.
In seguito, l'Agente della riscossione invia al contribuente, entro il 01.10.2018, la comunicazione di accoglimento o di diniego della richiesta. In caso di esito positivo, l’Agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme complessivamente dovute per la rottamazione e invia i relativi bollettini di pagamento.
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il mese di ottobre 2018, oppure in un massimo di 3 rate di pari importo:
1° rata entro il 31.10.2018,
2° rata entro il 30.11.2018
3° rata entro il 28.2.2019.
LA PROCEDURA PER LA ROTTAMAZIONE DEI CARICHI 2017
L'istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1 - 30.9.2017, richiede la presentazione, entro il termine del 15.5.2018, del modello DA 2000/17. A seguito della presentazione della richiesta di adesione alla rottamazione, l'Agente della riscossione invia al contribuente, entro il 30.6.2018 la comunicazione di accoglimento o di diniego della stessa. In caso di esito positivo, l’Agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme complessivamente dovute per la rottamazione e invia al contribuente i relativi bollettini di pagamento.
GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
A seguito della presentazione dell’istanza, e almeno fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti riferiti alle rate delle dilazioni in essere alla data di trasmissione del modello DA 2000/17. É dunque opportuno che i contribuenti con una rateazione in corso presentino quanto prima la domanda di adesione alla rottamazione, al fine di sospendere i versamenti delle rate successive alla data della richiesta.
La presentazione del modello determina poi la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell’istanza. Relativamente agli stessi, inoltre, l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, o proseguire le azioni di recupero coattivo in precedenza avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
LA DECADENZA DALLA ROTTAMAZIONE
L'omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'unica rata, o di una delle rate comprese nel piano di dilazione, determina la decadenza dall'agevolazione. In questo caso, oltre a perdere gli effetti della definizione agevolata (ossia lo sgravio delle sanzioni e degli interessi di mora), il debito residuo non può più essere rateizzato e deve quindi essere corrisposto in un'unica soluzione.


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di Dott.ssa Paola Luretti

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