Legge 69 del 2015 e rilievi penali


Il nuovo impianto repressivo del sistema dei reati societari persegue in apparenza una linea più severa col rischio di rendere un mero slogan la volontà del legislatore
Legge 69 del 2015 e rilievi penali
Il nuovo impianto repressivo del sistema dei reati societari disciplinato dalla nuova legge 69 del 2015 nel cui novero rientra il falso in bilancio, in realtà solo apparentemente persegue una linea criminale più severa, operando nei fatti una aprioristica depenalizzazione che rischia di rendere un mero slogan la volontà del legislatore, in considerazione di un semplice rilievo tecnico. Di tal guisa l'inasprimento sanzionatorio inizialmente previsto diventerebbe un argomento teorico, e dunque totalmente sganciato da caratteri concreti, anzi opererebbe nel senso opposto rispetto alla tanto sbandierata ed innovativa ratio legis. Al momento dell'entrata in vigore della legge 69 del 2015, la stessa pur prevedendo pene più severe, nei casi di false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali delle società quotate e falso in bilancio, deve a certe condizioni essere applicata anche ai processi pendenti in quanto presumibilmente più favorevole ex articolo 2 comma 2 codice penale e articolo 25 della Costituzione in omaggio al principio di civiltà descritto nella stessa, per cui se talune condotte non costituiscono più reato, il presunto reo deve essere prosciolto da ogni addebito. Ipotesi questa che si è subito concretizzata in un giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, sezione V, procedimento Crespi sentenza numero 33774 del 2015: in tale procedimento la Suprema Corte afferma chiaramente che la nuova normativa non sanziona più comportamenti che in precedenza erano descritti come reati e per tale ragione non trattandosi più di comportamenti costituenti reato il presunto reo deve essere comunque scagionato da qualsiasi addebito e responsabilità. In sostanza la Legge 69 del 2015 pur riprendendo la descrizione delle condotte del 2002 ne ha estratto negli articoli 2621 e 2622 del codice civile, grazie ad un emendamento governativo, il riferimento alle valutazioni, in relazione ai fatti materiali non rispondenti al vero, limitando così la portata applicativa delle nuove disposizioni solo per il futuro e ponendo le basi per un'applicazione retroattiva della stessa in quanto più favorevole al reo, in relazione a fatti pregressi non coperti da giudicato cioè da sentenza definitiva.

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di Studio legale Tomassi

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