Notifica a mezzo PEC non al RegIndE? Sanabile!


Sanatoria della notifica a mezzo pec ad indirizzo non risultante da elenchi ufficiali, ammessa anche nel processo amministrativo
Notifica a mezzo PEC non al RegIndE? Sanabile!
Il T.A.R. Sicilia, con ordinanza 2297/2017 del 29 novembre, ammette la rinnovazione in sanatoria della notifica di un ricorso spedito per PEC all’indirizzo istituzionale di un Comune, ma non iscritto nei registri ufficiali. Ma se è ancora necessario l’intervento del giudice, quando partirà mai sul serio l’Italia digitale 4.0?
La vicenda, nata in ambiti molto tradizionali (impugnazione di un ordine di demolizione) ha dato causa all’ordinanza del T.A.R. Sicilia perché il nostro studio ha reputato di coltivare la propria vocazione all’innovazione digitale notificando il ricorso introduttivo all’indirizzo PEC fornito dal Comune di Agrigento sul proprio sito istituzionale ed ivi indicato come l’indirizzo messo a disposizione di chiunque volesse rivolgersi all’Amministrazione, nell’intento, apprezzabile, di facilitare il rapporto con la P.A.
Come è noto, la notifica a mezzo PEC è pacificamente ammessa dalla legge, anche nel processo amministrativo, ai sensi degli artt. 1 e 3-bis della legge n. 53 del 1994, nel testo modificato dall'art. 25 co. 3 lett. a) della legge n. 183/2011, (l'avvocato "può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale [...] a mezzo della posta elettronica certificata"; ampio è il conforto della giurisprudenza - Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4863; id., sez. VI 28 maggio 2015, n. 2682; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 10 aprile 2015, n. 514; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 30 marzo 2015, n. 1076 T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 settembre 2015, n. 2216).
La notifica a mezzo PEC, però, può essere inviata soltanto ad un indirizzo iscritto nei pubblici elenchi utilizzabili ai fini delle notifiche, indicati dall'articolo 16-ter del decreto legge n. 179/2012, così come modificato dalla legge 114/2014, ossia il Registro delle Imprese, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, l'Elenco degli indirizzi PA del Ministero della giustizia, l'Ini-Pec e il ReGindE.
Il T.A.R., considerata la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata ha reputato, con grande saggezza, che il "vizio" della notificazione così eseguita (alla luce degli argomenti adoperati in sede difensiva e di taluni precedenti), potesse essere sanato mediante la rinnovazione della notifica da effettuarsi a mezzo di ufficiale giudiziario o del servizio postale entro un termine perentorio.
Il paradosso ulteriore è che la notifica introduttiva è stata eseguita presso la sede del Comune di Agrigento all’indirizzo PEC istituzionale dell’ente, presente nell’elenco indicepa.gov.it, indicato dalla stessa Amministrazione Comunale sul proprio sito istituzionale come indirizzo generale di posta elettronica certificata, ma...l'elenco contenuto nel sito indicepa.gov.it (elenco IPA) non è più un pubblico elenco al quale fare riferimento ai fini delle notificazioni e comunicazioni in modalità telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, per le quali potrà farsi riferimento esclusivamente all'elenco consultabile sul sito del Ministero della giustizia (pst.giustizia.it), accessibile attraverso strumenti di autenticazione.
Occorre anche dire che l’Ente ha, dopo il primo provvedimento, aveva emesso un diniego di permesso di costruire, che, come noto, supera l’ordinanza di demolizione e la travolge, facendo sopravvenire una carenza di interesse al ricorso principale. Tale diniego di costruire, ovviamente, è stato impugnato con motivi aggiunti, notificati in cartaceo a mezzo posta ordinaria (perché...essere innovativi va bene, ma nell’Italia di un passo avanti e due indietro, delle gherminelle, della burocrazia, buona cautela impone di non rischiare oltre misura). L’ente, che non si era costituito avverso al primo ricorso (spedito per PEC), non si è costituito nemmeno dopo la notifica tradizionale.
Giustizia sostanziale‼ Ma se gli strumenti destinati a semplificare ed innovare anche il rapporto tra imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione non verranno liberati da questi lacci, addio Italia digitale 4.0‼

Articolo del:


di Avv. Fulvio Ingaglio La Vecchia

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse