Morte della notifica via PEC


Nuovo contrasto sulla notifica a indirizzo PEC non iscritto in registri; alle Amministrazione inerti nessuna sanzione; errore e colpa dell'avvocato
Morte della notifica via PEC
Secondo il T.A.R. Catania dunque (T.A.R. Sicilia - Catania - Sentenza n. 2806/2017) la notifica effettuata all’amministrazione resistente a un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge determina l'inammissibilità del ricorso, e l'inconfigurabilità dell’errore scusabile perché "incombe sul ricorrente l'onere di verificare (sempre) se l'eventuale recapito indicato dall'Amministrazione sul proprio sito sia utile non solo per l'accettazione della corrispondenza proveniente dall'utenza, ma anche ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del c.d. "Processo Amministrativo Telematico"; né tale attività si appalesa di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all'uopo individuati dalle disposizioni di riferimento innanzi richiamate".
E dal momento che nel processo amministrativo (in quasi tutte le sue manifestazioni) occorre la difesa tecnica e l'individuazione dell'indirizzo al quale notificare è attività propria del difensore, ecco il colpevole: l’avvocato.
Questi potrà esimersi da responsabilità (ancora per poco, v’è da credere), invocando l’incertezza dipendente dal continuo capovolgimento, da parte del legislatore, delle regole sulla notifica via PEC degli atti giudiziari nei diversi processi. Il ricorso però, rimane inammissibile.
La vicenda - che di nuovo agita le acque insicure della notifica via PEC ad indirizzi prelevati da un registro non ufficiale (IPA) anziché da RegIndE, INI-Pec o Registro PP.AA., prende le mosse dall’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara per ragioni sostanziali (difetto della documentazione relativa ai codici-prodotto offerti e dei certificati di qualità, richiesti a pena di esclusione).
Si costituiva in giudizio soltanto la concorrente controinteressata che deduceva l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, perchè eseguita all’amministrazione all’indirizzo PEC prelevato da un registro non più ufficiale (IPA) e non "PP.AA. o RegIndE". L'Azienda Sanitaria resistente, infatti, non aveva mai comunicato il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Ministero della Giustizia ai fini della formazione del suddetto registro delle PP.AA.
Il Registro IPA, all’origine, era stato equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012. Tale disposizione, però, è stata modificata dall'art. 45-bis, comma 2, lett. a), numero 1), del D.L. n. 90/2014 ed il "Registro IPA" è passato a miglior vita, poiché non era più richiamato dalla norma che, invece, continua a richiamare il comma 6 dell'art. 16 della L. n. 2/2009, che riguarda soltanto il registro delle imprese.
Morale: le Amministrazione pubbliche possono tranquillamente continuare a non comunicare al Ministero della Giustizia il loro indirizzo PEC, da includere nei registri ufficiali; nessuno le sanzionerà (ma l’omissione di atti d’ufficio del legale rappresentante è dietro l’angolo); e ciò nonostante che violino uno specifico obbligo di legge, di cui il legislatore non si occupa.
Ogni colpa, invece, in capo al difensore. Altro che notifica via PEC... la prossima, la eseguiremo scolpita sul marmo. Con buona pace dell’Amministrazione Digitale, e del sognio di un'Italietta 4.0..Noi dissentiamo, forti anche dell'opposto divisamento espresso, con ordinanza 2297/2017 del T.A.R. Sicilia, sezione di Palermo. In attesa dell'Adunanza Plenaria.

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di Avv. Fulvio Ingaglio La Vecchia

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