Il nuovo reato di cyberbullismo


Ecco come difendersi in caso di bullismo o cyberbullismo
Il nuovo reato di cyberbullismo
E’ recentemente entrata in vigore (18 giugno 2017) la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
Una legge nata dall’esigenza di contrastare i casi di bullismo, in crescita soprattutto tra gli adolescenti in ambito scolastico, e perpetrati nella maggior parte dei casi con l’utilizzo dei social network. L’obiettivo (come stabilisce il primo comma dell’art.1 della legge 71/2017) è, infatti, tutelare i minori in senso lato, sia come vittime di cyberbullismo, sia responsabili degli illeciti oggetto della presente legge ed attuare attività prevenzione di fenomeni di bullismo e di incentivare strumenti di educazione, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, dei giovani coinvolti, sia delle vittime sia dei ragazzi che hanno commesso gli illeciti.

Ma cosa si intende per «cyberbullismo»?
Il secondo comma dell’art.1 della legge 71/2017 definisce il cyberbullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Dalla definizione che il legislatore ha dato del reato di cyberbullismo, emerge il parallelismo con gli altri reati già rubricati nel nostro codice penale, quali gli atti persecutori, il ricatto, la diffamazione, le molestie, le ingiurie e lo stalking. Sono tutti reati che mirano a denigrare e, in senso lato, a turbare l’equilibrio psicologico della vittima designata. L’unico elemento distintivo del cyberbullismo è che l’atto illecito viene commesso "per via telematica" o attraverso la "diffusione di contenuti on line". Già prima dell’entrata in vigore della Legge 71/2017, vi sono state infatti diverse sentenze di merito che condannavano la diffamazione attraverso i social network, ma mancava una normativa ad hoc. Una lacuna a cui il Parlamento ha posto rimedio.
Con scelta che per certi aspetti appare discutibile, dunque, il legislatore ha operato una sorta di fusione tra condotte di varia natura, alcune riconducibili sicuramente a fatti di rilevanza penale, altre, al contrario, penalmente non rilevanti se non nella prospettiva futura di accertamento del delitto di atti persecutori.
Questo raggruppamento di condotte, ovviamente, potrà creare, sia per la fattispecie materiale delle condotta, sia per l’elemento intenzionale di dolo specifico ivi previsti, ambiti interpretativi sicuramente interessanti.
Ciò che infine distingue la fattispecie "definita" di cyberbullismo rispetto alle altre fattispecie generiche sovramenzionate che le si sovrappongono parzialmente è l’elemento soggettivo di dolo specifico.
Figura cardine nel contrasto al cyber bullismo è il gestore del sito internet, ovvero colui che cura e monitora la pubblicazione dei contenuti di un sito internet o di un social network. E’ importante sapere che non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

In base all’art. 2 della Legge 71/2017, ciascun minore che abbia compiuto 14 anni, oppure il genitore o tutore del minore vittima di cyber bullismo può inoltrare al gestore del sito internet odi un social network un’istanza per richiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale diffusi in rete. Entro le successive 24 ore il gestore deve prendere in carico l’istanza ed entro le 48 ore i dati devono essere oscurati, rimossi o bloccati. Se ciò non avviene, o se non sia possibile identificare il gestore del sito o del social media, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede direttamente alla rimozione dei contenuti.

Oltre a richiedere al gestore la rimozione dei contenuti indesiderati in rete, le vittime del cyberbullismo possono chiaramente presentare denuncia o querela nei confronti di coloro che hanno commesso il reato. In alternativa, altro strumento legale di difesa più rapido e, magari, più efficace nel breve periodo, è l’ammonimento da parte del questore, procedura che fino al momento dell’entrata in vigore della legge era prevista per i reati di stalking, ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali. Con l’ammonimento, la vittima del cyberbullismo può rivolgersi al questore affinché questi convochi il minore che ha commesso l’illecito, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Le legge non ha previsto un termine massimo di durata dell’ammonimento; il provvedimento quindi non prevede una naturale scadenza; si deve solo presumere che l’ammonimento medesimo perdurerà per il tempo necessario a contrastare il periodo di prosecuzione degli atti persecutori.
L’ammonito potrà presentare istanza di revoca del provvedimento al questore che lo ha precedentemente emanato, i quale dovrà provvedere senza ritardo.
Pur nel silenzio della legge, si deve ragionevolmente ritenere che l’eventuale revoca avrà come presupposto un accertamento presso la vittima degli atti persecutori in ordine alla permanenza o meno della situazione che aveva portato all’emissione del provvedimento medesimo

Un ruolo cruciale è svolto dalle scuole, ambito in cui il fenomeno del cyberbullismo è più dilagante. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti illeciti deve tempestivamente informare i genitori o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo e sanzionatorio. In ogni istituto, inoltre, dovrà essere individuato tra i professori, colui che fungerà da referente per le iniziative di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, oltre ad organizzare azioni di prevenzione ed educazione in collaborazione con la polizia postale e le associazioni territoriali.

Infine, la legge ha istituito un piano d'azione e monitoraggio presso la Presidenza del Consiglio, ovvero un tavolo tecnico che ha lo scopo di registrare e analizzare i dati sul fenomeno e di intraprendere le conseguenti azioni di contrasto al bullismo.

Il nostro studio è disponibile per offrire maggiori informazioni o assistenza in materia.

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di Avv. Nicola Bibbiani

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