Mobilità: precedenza al docente "referente unico"


Il docente “figlio referente unico” che assiste genitore disabile ha diritto alla precedenza nel trasferimento
Mobilità: precedenza al docente "referente unico"
Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, ha riconosciuto il diritto alla precedenza nella procedura di trasferimento interprovinciale alla ricorrente "referente unica" del genitore in condizioni di disabilità grave ex art. 3 legge 104/1992.
Con ordinanza pubblicata in data 27.12.2017, il Giudice ha accolto l’istanza cautelare avanzata da una docente di scuola secondaria, assistita degli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino, che aveva chiesto l’accertamento e il riconoscimento del diritto alla precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in quanto referente unica del proprio genitore versante in condizioni di disabilità grave ex art. 3 legge 104/1992.
Nella "domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale", la ricorrente aveva indicato i titoli validi per l’attribuzione del punteggio ed anche il verbale della Commissione medica che accertava lo stato di disabilità della propria anziana madre.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha accertato la nullità delle disposizioni introdotte dagli artt. 6 e 13 del CCNI siccome in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 33 L. n. 104/1992 che testualmente cita "il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" nonché il contrasto con l’art. 601 D. lgs. C. 297/94 che comporta un diritto di precedenza in sede di mobilità.
La decisione del Tribunale evidenzia la non conformità del contratto collettivo rispetto al dato legislativo; il disposto normativo a tutela dei disabili, applicabile al comparto scuola, garantisce infatti una tutela ben più ampia di quella - inspiegabilmente - offerta dalla contrattazione.
Non si spiega perché il CCNI, fonte in astratto migliorativa della legge, abbia compresso a dismisura le garanzie offerte dalla fonte superiore: la legge.
Sulla base di tali argomentazione il Giudice del lavoro di Busto Arsizio ha accertato il diritto al trasferimento, in provincia di Palermo, in una delle prime sedi disponibili tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale e condannato l’Amministrazione resistente a disporre il trasferimento della ricorrente in uno degli ambiti della provincia di Palermo in relazione ai quali la stessa godeva della precedenza prevista dalla normativa.

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di Avv. Luigi Serino

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