Assunzioni agevolate giovani 2018


Nuovo sgravio contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio
Assunzioni agevolate giovani 2018
Con la Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto un nuovo incentivo occupazionale, di natura strutturale, che ha l'obiettivo di favorire l'occupazione stabile dei giovani.
Lo sgravio contributivo è rivolto a tutti i datori di lavoro privati che decidano di assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1/1/2018, lavoratori che non abbiano mai intrattenuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche con altri datori di lavoro. E’ interessante notare come manchi ogni riferimento al requisito di disoccupazione nei 6 mesi precedenti l’instaurazione del rapporto, che aveva caratterizzato gli incentivi introdotti negli ultimi anni.
Per le assunzioni effettuate entro il 31/12/2018, rientrano nel campo di applicazione tutti quei giovani che non abbiano ancora compiuto il 35esimo anno di età, mentre a partire dal prossimo anno la soglia anagrafica si ridurrà al 30esimo anno.
Rapporti incentivati:
· Contratti a tempo indeterminato;
· Trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
· Stabilizzazione di contratti di apprendistato professionalizzante, sempre che la fase successiva al periodo formativo sia iniziata dopo il 31/12/2017;
Per quanto attiene la misura dello sgravio, questa ammonta al 50% dei contributi complessivi (esclusi i premi INAIL) a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annuali (riparametrati mensilmente) e per un periodo di 36 mesi. In caso di prosecuzione di un rapporto di apprendistato, l’esonero è applicato per un periodo massimo di 12 mesi. La quota di sgravo si alza al 100% nel caso in cui vengano assunti studenti entro i 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, che abbiano svolto presso la stessa azienda un apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, o attività di alternanza scuola-lavoro.
Il beneficio contributivo non spetta, invece, per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante e per i contratti di lavoro domestico.
Va evidenziata anche la "portabilità" dell’esonero. Nello specifico, laddove un lavoratore venga successivamente assunto presso un altro datore di lavoro, la residua quota di sgravio contributivo non precedentemente utilizzata potrà essere fruita dal nuovo datore, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore.
Da ultimo, oltre al requisito anagrafico descritto e al divieto di fruizione dell’esonero nel caso di licenziamenti collettivi o per gmo effettuati nei sei mesi precedenti (per la stessa unità produttiva ed in relazione ad uno stesso inquadramento del lavoratore licenziato), viene stabilita la revoca dell’incentivo in caso di licenziamento del lavoratore stesso entro i 6 mesi dall’assunzione, o di un altro lavoratore con la stessa qualifica del lavoratore assunto.

Articolo del:


di CdL Dott. Valerio Baci

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