Franchigia doppia per donazioni e successioni


La Cassazione ha chiarito che le donazioni fatte in vita dal de cuius non riducono la franchigia riconosciuta agli eredi per l’imposta di successione
Franchigia doppia per donazioni e successioni
Alla luce di diversi pronunciamenti univoci, si può ormai parlare di giurisprudenza costante della Cassazione nell’affermare che, contrariamente al modus operandi adottato ancor oggi dell’Agenzia delle Entrate, le donazioni fatte in vita non abbiano rilievo al fine di ridurre le franchigie riconosciute dalla legge in sede di liquidazione dell’imposta di successione. Questa posizione giurisprudenziale si è sviluppata dal 2016 con le sentenze 24940 del 24/11/2016 e 26050 del 6/12/2016 e si è consolidata nel 2017, anno nel quale si segnala la sentenza 11677 del 11/5/2017.

È utile ricordare che le norme in tema di tassazione di successioni e donazioni riconoscono quote non imponibili ("franchigie") a favore di alcuni eredi, nelle seguenti misure:
coniuge e parenti in linea retta: € 1.000.000 per ciascun erede
fratelli e sorelle: € 100.000 per ciascun erede
disabili: € 1.500.000 per ciascun erede

Per quanto attiene alle donazioni, la legge fa obbligo di ricordare in occasione di ogni atto liberale le precedenti donazioni fatte ai medesimi soggetti. Ciò al fine di verificare l’eventuale superamento della franchigia, che deve essere calcolata cumulativamente per tutte le donazioni fatte.

In altri termini, fermo restando che la franchigia va considerata separatamente per ogni singolo donatario, se con precedenti donazioni si è superato il limite della franchigia (es.: € 1.000.000 per un figlio), le successive donazioni alla stessa persona non beneficeranno più di alcuna franchigia.

La novità affermata dalle predette sentenze è che, anche nel caso di cui all’esempio proposto (vale a dire, di esaurimento della franchigia a favore del tal erede), al successivo momento della successione competerà al predetto erede una nuova franchigia, ancora una volta di € 1.000.000 nell’esempio proposto.

Considerato che l’aliquota impositiva in caso di coniuge e di parenti in linea retta è nella misura del 4% per la parte eccedente la franchigia, soprattutto nel caso di una pluralità di eredi (più figli e coniuge) e di patrimoni consistenti, considerato che per quanto detto la franchigia spetta "due volte" per ciascun erede, si capisce come la legge veda di buon occhio chi si muova per tempo, in vita, iniziando a trasferire in franchigia da imposta parte del proprio patrimonio ai propri congiunti.

La donazione è un atto di per sé notevole sul piano civilistico, in quanto trasferisce gratuitamente ricchezza a terzi. Fuori dal campo fiscale, tale scelta potrebbe avere contro indicazioni in un numero notevole di circostanze alquanto normali: a tal fine, però, esistono istituti di diritto che permettono spesso di attenuare gli effetti negativi temuti, beneficiando nel contempo delle favorevoli norme tributarie illustrate.

A tal fine, ogni caso deve essere valutato singolarmente per poter trovare la soluzione migliore o, in caso contrario, per decidere a ragion veduta che il pagamento di maggiori imposte è comunque la soluzione più corretta.

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di Gabriele Tosi

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