Il Trust: uno strumento di tutela del patrimonio
Si propone un rapido confronto con fra trust e fondo patrimoniale evidenziando la maggiore flessibilità e la più ampia fruibilità del primo
Esistono ad oggi diversi strumenti con i quali l’imprenditore o il professionista possono delimitare l’ambito del proprio patrimonio responsabile verso terzi. Se è vero che è possibile costituire società di capitali dotandole di un proprio patrimonio responsabile, accade sempre più spesso che le banche chiedano ai soci limitatamente responsabili di fornire "adeguate garanzie" a fronte della erogazione di finanziamenti di ogni tipo ed è altrettanto frequente che i soci rilascino fideiussioni nei confronti della società con il risultato evidente di far rientrare dalla finestra la piena responsabilità patrimoniale che era stata fatta, appena un attimo prima, accomodare fuori dalla porta principale.
La possibilità di "non perdere il cacio vinto", come si dice in Toscana, e limitare il rischio connesso alla attività svolta ad una sola parte del proprio patrimonio è una strada percorribile attraverso l’impiego di strumenti tipici ed atipici previsti dall’ordinamento italiano. A tale scopo non va dimenticato quanto previsto in materia di tutela dei terzi creditori con la revocatoria ordinaria di cui agli articoli 2901 e seguenti del codice civile e di revocatoria fallimentare di cui all’articolo 64 della legge fallimentare.
Agendo per tempo, quindi, l’imprenditore o il professionista previdenti possono mettere in sicurezza una parte del loro patrimonio delimitando precisamente la sfera patrimoniale a garanzia dei terzi per fare fronte non solo ai crediti contratti ma anche alle proprie responsabilità nello svolgimento della propria attività imprenditoriale o professionale che sia.
Fino al primo gennaio 1992, data di entrata in vigore della legge n° 364 del 16.10.1989, l’unico strumento disponibile per tutelare il proprio patrimonio era il fondo patrimoniale, articoli da 167 a 176 del Codice Civile; con tale strumento ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili, mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia con la conseguenza di sottrarre tali beni dalle responsabilità derivanti dall’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. Un primo inconveniente del fondo patrimoniale è il fatto che può essere costituito solo in presenza di un rapporto di coniugio, sono quindi escluse dallo strumento le famiglie di fatto e i single; si aggiunga inoltre che la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo strumento, seppur efficace qualora costituito per tempo, è legato a doppio filo al matrimonio, se questo viene meno viene meno anche il fondo patrimoniale.
Dal primo Gennaio 1992, con l’entrata in vigore della legge 364 del 16.10.1989, l’Italia ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile ai trust oltre al loro riconoscimento così come adottata a l’Aja il primo Luglio 1985.
Il trust è un istituto che l’Italia importa dai paesi di common law dove ha trovato ampio utilizzo per la costituzione di patrimoni destinati ad uno scopo particolare. Lo schema del trust prevede la presenza di almeno tre soggetti: il disponente, il trustee e il beneficiario, quest’ultimo può essere determinato o determinabile.
Con l’atto di trust il disponente trasferisce dei beni al trustee e quest’ultimo ne diventa proprietario con il vincolo di amministrarli e gestirli nell’interesse dei beneficiari. Talvolta lo schema del trust è arricchito dalla presenza di un soggetto denominato guardiano la cui funzione è quella di vigilare e supplire all’operato del trustee.
L’effetto dell’atto di disposizione in trust è quello di segregare il patrimonio destinato al trust. L’istituto inoltre non si scioglie con la cessazione degli effetti del matrimonio e consente di conferire una grande varietà di beni.
Rispetto a quanto previsto per il fondo patrimoniale nel già citato articolo 167 del Codice Civile al trust possono essere destinati non solo beni immobili, beni mobili registrati e diritti di credito ma anche azioni, diritti di sfruttamento di opere dell’ingegno, opere d’arte e qualsiasi tipo di bene che possa essere amministrato e gestito nell’interesse dei beneficiari. Il trust risulta, in pratica, uno strumento molto meno stringente del fondo patrimoniale per creare un patrimonio segregato.
La possibilità di "non perdere il cacio vinto", come si dice in Toscana, e limitare il rischio connesso alla attività svolta ad una sola parte del proprio patrimonio è una strada percorribile attraverso l’impiego di strumenti tipici ed atipici previsti dall’ordinamento italiano. A tale scopo non va dimenticato quanto previsto in materia di tutela dei terzi creditori con la revocatoria ordinaria di cui agli articoli 2901 e seguenti del codice civile e di revocatoria fallimentare di cui all’articolo 64 della legge fallimentare.
Agendo per tempo, quindi, l’imprenditore o il professionista previdenti possono mettere in sicurezza una parte del loro patrimonio delimitando precisamente la sfera patrimoniale a garanzia dei terzi per fare fronte non solo ai crediti contratti ma anche alle proprie responsabilità nello svolgimento della propria attività imprenditoriale o professionale che sia.
Fino al primo gennaio 1992, data di entrata in vigore della legge n° 364 del 16.10.1989, l’unico strumento disponibile per tutelare il proprio patrimonio era il fondo patrimoniale, articoli da 167 a 176 del Codice Civile; con tale strumento ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili, mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia con la conseguenza di sottrarre tali beni dalle responsabilità derivanti dall’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. Un primo inconveniente del fondo patrimoniale è il fatto che può essere costituito solo in presenza di un rapporto di coniugio, sono quindi escluse dallo strumento le famiglie di fatto e i single; si aggiunga inoltre che la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo strumento, seppur efficace qualora costituito per tempo, è legato a doppio filo al matrimonio, se questo viene meno viene meno anche il fondo patrimoniale.
Dal primo Gennaio 1992, con l’entrata in vigore della legge 364 del 16.10.1989, l’Italia ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile ai trust oltre al loro riconoscimento così come adottata a l’Aja il primo Luglio 1985.
Il trust è un istituto che l’Italia importa dai paesi di common law dove ha trovato ampio utilizzo per la costituzione di patrimoni destinati ad uno scopo particolare. Lo schema del trust prevede la presenza di almeno tre soggetti: il disponente, il trustee e il beneficiario, quest’ultimo può essere determinato o determinabile.
Con l’atto di trust il disponente trasferisce dei beni al trustee e quest’ultimo ne diventa proprietario con il vincolo di amministrarli e gestirli nell’interesse dei beneficiari. Talvolta lo schema del trust è arricchito dalla presenza di un soggetto denominato guardiano la cui funzione è quella di vigilare e supplire all’operato del trustee.
L’effetto dell’atto di disposizione in trust è quello di segregare il patrimonio destinato al trust. L’istituto inoltre non si scioglie con la cessazione degli effetti del matrimonio e consente di conferire una grande varietà di beni.
Rispetto a quanto previsto per il fondo patrimoniale nel già citato articolo 167 del Codice Civile al trust possono essere destinati non solo beni immobili, beni mobili registrati e diritti di credito ma anche azioni, diritti di sfruttamento di opere dell’ingegno, opere d’arte e qualsiasi tipo di bene che possa essere amministrato e gestito nell’interesse dei beneficiari. Il trust risulta, in pratica, uno strumento molto meno stringente del fondo patrimoniale per creare un patrimonio segregato.
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