Il "Bonus Renzi": novità e funzionamento


Breve analisi del meccanismo di funzionamento del c.d. "Bonus Renzi" alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018
Il "Bonus Renzi": novità e funzionamento
Attraverso il D.L. 66/2014 il Governo Renzi ha introdotto il c.d. "Bonus Renzi", reso poi strutturale dalla Legge di stabilità 2015.

Nelle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018 è stata ampliata la platea dei potenziali beneficiari, nel momento in cui le soglie di reddito entro le quali si acquisisce il diritto
alla corresponsione del Bonus sono state innalzate di 600 euro.

Vediamone nello specifico il funzionamento.

Il Bonus Renzi, non soggetto a contribuzione né a tassazione (costituisce quindi un credito netto per il dipendente), il cui importo massimo è pari a 960 euro annuali, viene erogato mensilmente dal sostituto d’imposta qualora vengano rispettate due condizioni fondamentali.

La prima concerne il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF. Nello specifico:

-) l’importo viene erogato per intero qualora il dipendente percepisca un reddito compreso tra
8.000 e 24.600 euro
;
-) qualora il reddito percepito si attesti nella fascia compresa tra 24.600 euro e 26.600, si applica il c.d. "meccanismo di décalage", per cui il Bonus spettante si riduce in maniera inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, secondo la seguente formula: 960* (26.600 - Reddito complessivo) / 2000;
-) non spetta qualora il reddito sia superiore ai 26.600 euro.

La seconda condizione è che sussista IRPEF da pagare, che viene determinata sul reddito da lavoro
dipendente (o assimilato), al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente (come chiarito dalla Circolare n. 8/E/2014). In altre parole, l'irpef lorda dovuta dal lavoratore deve necessariamente essere superiore alle detrazioni spettanti

Va ricordato, inoltre, che il Bonus viene rapportato al periodo di lavoro nell’anno, e che non viene riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part time. La ripartizione del Bonus tra i vari periodi di paga viene effettuata tenendo in considerazione i giorni di detrazione spettanti per ciascun periodo di paga.

Il credito, che viene anticipato mensilmente dal datore di lavoro, viene poi recuperato attraverso la compensazione con le ritenute fiscali effettuate. Qualora queste non fossero sufficienti, la compensazione può essere effettuata con i contributi previdenziali.

Articolo del:


di CdL Dott. Valerio Baci

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse