Reato di spaccio - Perfezionamento


Orientamenti contrastanti in merito al perfezionamento del reato di spaccio di sostanze stupefacenti
Reato di spaccio - Perfezionamento
ORIENTAMENTI CONTRASTANTI IN MERITO AL PERFEZIONAMENTO DEL REATO DI SPACCIO

In relazione al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, la Corte di Cassazione afferma che "il reato di cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra il venditore ed acquirente, indipendentemente dall’effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo " (Cass. Pen. Sez. I, 04.04.2013 n. 20020. Cfr. anche Cass. Pen., Sez. V, 29.09.2010).

Si tratta invero di un orientamento giurisprudenziale che lascia perplessi.

La stessa Suprema Corte, infatti, ha recentemente affermato - ribadendo un orientamento già proprio della giurisprudenza di merito ed in applicazione del principio di offensività del reato cui i giudici di legittimità riconoscono un ruolo sempre maggiore - che "in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante" (Cass. Pen., Sez. VI, 22.01.2013).

E’ evidente, dunque, che in presenza della prova di un mero accordo per la cessione di sostanza stupefacente, non seguito da un sequestro della sostanza stessa o comunque dalla analisi della sostanza oggetto dell’accordo di vendita, non sarà possibile verificare con l’"assoluta certezza" richiesta dalla Suprema Corte l’entità e comunque la percentuale di principio attivo.

Siamo, dunque, in presenza di orientamenti giurisprudenziali che di certo non si armonizzano fra loro e che appaiono anzi contraddittori.

Unica possibilità di trovare un’armonizzazione nel sistema risiede nella necessità che alla prova del consenso per la cessione si accompagni la prova - anche se indiretta - che oggetto della cessione stessa sia una sostanza con effettiva efficacia drogante.

Avv. Alberto Paone

Articolo del:


di Avv. Alberto Paone

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse