Neutralità dell'IVA
Caratteristiche e tratti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione ha emesso tre ordinanze di analogo tenore sulla questione relativa all'applicazione dell'IVA alle prestazioni effettuate da un laureato in chiropratica all'estero che esercita la propria professione in Italia, una delle suddette ordinanze è la numero 22812 del 2014 riguardante il procedimento di impugnazione promosso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza numero 24 del 2013 emessa dalla Commissione Tributaria di Genova, la quale ha riconosciuto esenti da IVA le prestazioni chiropratiche effettuate dal chiropratico laureato in chiropratica in base al principio ormai consolidato di neutralità dell'IVA sancito dalla normativa e dalla giurisprudenza dell'Unione Europea.
La Suprema Corte invece, ha aderito all'orientamento dell'Agenzia delle Entrate ed ha stabilito che mentre le prestazioni effettuate da un chiropratico medico sono esenti da IVA, quelle effettuate da un professionista laureato in chiropratica non lo sono e dunque non sono esenti.
La Suprema Corte di Cassazione nella propria ordinanza afferma chiaramente che a prescindere dalla forma in cui sono organizzate le strutture che le rendono, le prestazioni di chiroterapia e fisiokinesiterapia rientrano tra quelle che hanno diretto rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie e pertanto, purchè le stesse siano rese da un medico, rientrano nel regime di esenzione dal Tributo.
Tali principi confermano la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 197/E, la quale è di analogo tenore alla circolare 21/E.
La Suprema Corte invece, ha aderito all'orientamento dell'Agenzia delle Entrate ed ha stabilito che mentre le prestazioni effettuate da un chiropratico medico sono esenti da IVA, quelle effettuate da un professionista laureato in chiropratica non lo sono e dunque non sono esenti.
La Suprema Corte di Cassazione nella propria ordinanza afferma chiaramente che a prescindere dalla forma in cui sono organizzate le strutture che le rendono, le prestazioni di chiroterapia e fisiokinesiterapia rientrano tra quelle che hanno diretto rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie e pertanto, purchè le stesse siano rese da un medico, rientrano nel regime di esenzione dal Tributo.
Tali principi confermano la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 197/E, la quale è di analogo tenore alla circolare 21/E.
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