Assoggettabilità dell'IVA


Caratteristiche e tratti essenziali
Assoggettabilità dell'IVA
La giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Giustizia Europea, con particolare riferimento al settore medico ed alla materia sanitaria afferma chiaramente che vengono considerate prestazioni esenti dall'IVA non le attività riservate ai medici specializzati ma tutte le attività medico - sanitarie poste in essere da professionisti qualificati a scopo diagnostico e terapeutico.
Per tale ragione le prestazioni di diagnosi e cura non possono ricevere un trattamento differenziato per il solo fatto di essere effettuate da soggetti con una formazione professionale differente quando i professionisti sanitari interesssati siano adeguatamente qualificati.
E per tale ragione non può considerarsi assoggettabile ad IVA una prestazione indiscutibilmente qualificabile come prestazione di diagnosi e cura, proprio perchè non rientra in nessuno dei tradizionali profili professionali.
In tale ambito assumono particolare importanza le prestazioni sanitarie che ricoprono un pubblico interesse in tutti gli stati e che, proprio in considerazione del carattere sociale di tali prestazioni, vengono esentate dall'IVA al fine di evitare che la tassazione possa vessare e quindi gravare sull'utente finale in un momento di particolare fragilità qual è quello della necessità di cure mediche specialistiche.
La Corte di Cassazione, dunque, ha pertanto applicato una normativa che differenzia i professionisti laureati in chiropratica dai medici che effettuano le stesse prestazioni fissando dei giusti ed opportuni limiti all'esercizio di tale professione nonchè al regime fiscale prefissato.

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di studio legale Tomassi

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