Contraffazione delle opere d`arte anche per Modigliani


Falso grossolano anche le opere del Modigliani. "Contraffazione di opere d'arte", sequestro e rischio confisca
Contraffazione delle opere d`arte anche per Modigliani
Sono tutte "grossolanamente falsificate" le 21 opere a firma di Modigliani esposte nel luglio scorso a Palazzo Ducale. E’ quanto ha stabilito la perizia disposta dalla Procura nei confronti delle opere in mostra a Genova. Nello specifico è stato rilevato il falso grossolano sia nel "tratto" che nel "pigmento" dei quadri, e le cornici sono state ritenute di provenienza europea e americana, ovvero non in linea con il contesto ed il periodo storico del loro autore. Sulla scorta di tanto, in base alla nuova disciplina, ne è stato disposto il sequestro con la possibilità, qualora il falso venisse confermato in una sentenza definitiva, che siano distrutte.
Invero, è questo ormai il destino per le opere dichiaratamente contraffatte, alterate o riprodotte - confermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 4954 del 3 febbraio 2015. Essa, in particolare richiama l’art. 178 del D.L.22 gennaio 2004 n. 42 "contraffazione di opere d’arte" che punisce al primo comma lettera b) "chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico"; all’ultimo comma prevede che "è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o prodotti delle opere degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartamenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo la vendita nelle aste dei corpi di reato".
Nell’ipotesi in cui l’imputato sia prosciolto per prescrizione, al fine di ordinare la suddetta confisca occorre un accertamento incidentale da parte del giudice circa la responsabilità dell’imputato e il nesso pertinenziale tra la res della confisca ed il reato.
Dunque una nuova disciplina, quella "specifica della contraffazione di opere d'arte", volta innanzitutto a tutelare il mercato, e quindi il patrimonio artistico e culturale, ma anche e soprattutto a punire la presenza e la circolazione di "falsi", mediante il canale privilegiato della consegna ad una Galleria d'arte, che consente una più agevole e veloce divulgazione e conoscenza dell'esemplare contraffatto del dipinto e consente il sicuro affidamento, da parte del futuro compratore, nell'autenticità dell'opera stessa.
In tale ambito, il gallerista "quale gestore di una galleria d’arte" viene considerato un vero e proprio imprenditore, sicché l’articolo 178 del su citato D.L. punisce la sua condotta illecita oltre che con la pena principale espressamente prevista dal comma 1 - anche con pene accessorie, quali la pubblicazione della sentenza di condanna su ben tre quotidiani nazionali, la sospensione dall’esercizio del commercio, finanche, in caso di recidiva l’interdizione dall’attività. Il legislatore fornisce un unico paravento al medesimo gallerista ai fini della sua "non punibilità", ovvero il cd "falso dichiarato" qualora dichiari "espressamente non autentiche" le medesime opere di pittura, scultura, o di grafica, cosa che evidentemente non è avvenuta nel caso di specie ed espone l’organizzatore, in tal caso Mondomostre Skira alle possibili conseguenze penali su indicate.
Sussiste, altresì, concorso materiale tra la fattispecie della lett. b) del comma primo dell’art.178 del D.L.22 gennaio 2004 n. 42 e quella della truffa atteso che la fattispecie penale speciale punisce la condotta di chi - senza essere concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione - pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari di quelle opere od oggetti indicati nella norma, a prescindere dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto. Ed è in tale contesto che si inserisce la notizia di questi giorni secondo cui sono stati rimborsati del biglietto i 98.000 "visitatori truffati " alla mostra a Genova del Modigliani, rimborso che tuttavia, non potrà materialmente avvenire prima che venga pronunciata una sentenza definitiva a danno dei falsari.

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di Avv. G. Iaione

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