Infortunio dell'alunno durante l'orario scolastico


Responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Infortunio dell'alunno durante l'orario scolastico
Per quanto riguarda l'infortunio scolastico dell'alunno, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dal 2002 segnato uno spatiacque nella disciplina, in base al fatto che lo studente si sia cagionato da solo il danno o che il danno sia stato causato da uno studente terzo.
L'Istituto scolastico, con l'accoglimento della domanda d'iscrizione e, la conseguemnte ammissione dell'alunno alla scuola, instaura un vero e proprio rapporto contrattuale. Un rapporto contrattuale comporta delle obbligazioni, pertanto, la scuola ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del minore nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (Cass. n. 1769/2012) (Cass. 22752/2013).
Nel primo caso, la responsabilità è considerata di natura contrattuale e gli insegnanti sono soggetti alla prescrizione dell'art. 1218 c.c., il quale stabilisce che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
Ai fini risarcitori, l'alunno deve solo provare di aver subìto il danno durante l'orario in cui avrebbe dovuto trovarsi nei locali della scuola, essendo presunta la responsabilità degli insegnanti mentre costoro per essere esonerati da responsabilità dovranno dimostrare che il danno si è realizzato nonostante le cautele e la vigilanza adottata.
La giurisprudenza è orientata ad escludere la legittimazione processuale passiva degli Istituti Scolastici a stare in giudizio (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6372/2011 e n. 20521/2008; Cass. Civ. n. 9752/2005).
Ciò in quanto l'Istituto è dotato di mera autonomia amministrativa, ma anche perchè i responsabili del danno sono legati da un rapporto di servizio con l'Amministrazione e solo da un rapporto organico con l'Istituto Scolastico. Pertanto, in un eventuale giudizio per l'accertamento della responsabilità civile per l'infortunio ai danni di un alunno durante l'orario scolastico, legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione.
La legittimazione attiva, nel caso di studente minore di età, spetterà agli esercenti la potestà genitoriale.
Per quanto, invece, attiene alla competenza territoriale, l'art. 6 del Regio Decreto Legge 1611/1933 stabilisce che le controversie che vedano parti le Amministrazioni dello Stato debbano incardinarsi presso il Giudice ove ha sede la Avvocatura dello Stato competente.
Una deroga a tale regola generale è stabilita dal successivo art. 7 comma I del medesimo Decreto.
Infatti se le cause prevedono la competenza del Pretore o del Conciliatore, in tal caso si applicano le normali regole della competenza stabilite dal codice di procedura civile.
Con la scomparsa del Conciliatore, la giurisprudenza ha ritenuto di mantenere in vita la norma riferendola al Giudice che ha sostituito il Conciliatore e quindi il Giudice di Pace. (Cass. Sez. I n. 15853/03).

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di Avv. Sabrina Di Ianni

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