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L`aspettativa per assegno di ricerca


Parere sulla possibilità di richiedere l’aspettativa per la sottoscrizione di un contratto per “assegno di ricerca” presso Università Straniere
L`aspettativa per assegno di ricerca
In ordine al parere di cui all’oggetto occorre procedere alla lettura sistematica della normativa di settore, al fine di effettuare un’esatta individuazione delle norme regolanti la fattispecie di che trattasi.
In primo luogo occorre evidenziare che il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 avente ad oggetto il "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" al Capo III regolante i "Diritti e doveri" alla Sezione II inerente "Utilizzazione ed esoneri" all’rt. 453 "Incarichi e borse di studio" prevede al comma 9 del medesimo art. 453 prevede altresì che: "...Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi....".
Il medesimo art. 453 ai precedenti commi 6° e 7° specifica che: "6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. 7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali".
Successivamente la Legge 27.12.1997, n. 449 regolantele "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" all’art. 51 avente ad oggetto "Università e Ricerca" al comma 6 nel regolamentare il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca da parte delle Università Statali prevede che: "Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni".
Sul punto la Circolare Ministeriale prot. n. DGPSA/Uff.II/4510 n.120 del 4.11.2002 avente ad oggetto "docenti di ricerca che frequentano corsi di dottorato di ricerca, o che siano titolari di borse di studio o di assegni di ricerca presso Università o enti" nelle premessa specifica che: "il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001 (art. 23) caratterizza la funzione docente definendone il profilo professionale secondo competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro collegate. Tra tali competenze figura anche la ricerca, quale mezzo di formazione professionale e supporto e arricchimento della didattica. L'attività di ricerca va, quindi, incoraggiata e sostenuta anche fuori dell'ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il docente di poterla espletare nella migliore maniera possibile. In tale ottica si giustificano gli istituti del congedo straordinario per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli assegni di studio".
In particolare la Circolare al punto 3 "assegnisti" che: "Un'ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa è costituita dagli assegnisti di ricerca. Infatti, l'art. 51 della legge n. 449 del 27/12/1997 prevede esplicitamente la "possibilità" dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca".
La Circolare n. 120 del 4.112002 conferma che il congedo per dottorandi e borsisti garantisce la progressione previdenziale e di carriera e allo stesso tempo al punto n. 3 estende questa garanzia all'aspettativa anche per gli "assegnisti di ricerca".
Sul punto la Nota del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uff. IV del 7.10.2004, prot. 2365 avente ad oggetto: "Docenti titolari di scuola secondaria di secondo grado che svolgono attività in qualità di assegnisti di ricerca - Art. 51 Legge 27.12.1997, n. 449 - aspettativa senza assegni" - posta in essere in risposta ad una nota dell'Ufficio Regionale Scolastico per l'Umbria che chiedeva un chiarimento in materia - precisa che: "Si fa riferimento alla nota del 6.9.2004, prot. n. 31702/C2, e si comunica che la questione relativa all'aspettativa senza assegni prevista dall'Art. 51, comma 6 della legge 449/97, trova soluzione nel disposto di cui all'art. 453 comma 6, D.L.vo 297/94, il quale statuisce che il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola".
Ancora va chiarito che il CCNL «Comparto Scuola» sottoscritto il 29.11.2007 all’art. 18 "aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio" prevede che: "1.L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico. 2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. 3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova."
Orbene la Noma contrattuale prevede espressamente che l'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10.1.1957 e pertanto ai sensi delle richiamate norme ad in particolare dell’art. 69, comma 3, del citato D.P.R. "Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza".
L’aspettativa per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca rimane regolata dall'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994, e, pertanto, ai sensi del comma 6° "Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola".
Successivamente è entrata in vigore la Legge n. 30.12.2010 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" che all’art. 29, "norme transitorie e finali" al comma 11, lett. d) ha abrogato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, "l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" ed ha regolamentato la materia al precedente art. 22.
In particolare il citato art. 22 avente ad oggetto: "assegni di ricerca" prevede che: "3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e' stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non e' compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche".
E' da notare che anche l'art. 51, comma 6, della l. 449/1997 prevedeva la "possibilità" per il titolare di assegno di ricerca di essere collocato in aspettativa senza assegni in base alla valutazione discrezionale del dirigente scolastico, l'art. 22, comma 3, della legge 30.12.2010 n. 240 ha riconosciuto, invece, un vero e proprio diritto al collocamento in aspettativa per l’assegnista di ricerca, senza lasciare al dirigente alcun margine di valutazione discrezionale.
Sul punto la Circolare n. 15 Prot. N. AOODGPER 1507 del 22.2.2011 avente ad oggetto "dottorato di ricerca e problematiche connesse" nel ribadire i principi espressi dalla pregcedente Circolare n. 120 del 4.11.2002, in merito alla durata dell’aspettativa, precisa che "l’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso".
La medesima Circolare alla voce "dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere" prevede che: "Al riguardo, in relazione a quanto comunicato dall’Ufficio Legislativo, si ritiene di potersi concordare con il parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota 2 marzo 2005, n. 30098, sulla base dal comma 9, ultimo periodo, dell’art. 453 del D.Lvo 297/94, il quale prevede l’applicabilità dell’art. 2 della legge 14 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere".
Il medesimo parere precisa altresì che: "Le stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali, l’art. 51 della legge 449 del 27.12.1997 prevede esplicitamente la "possibilità" dell’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca"
La riportata Circolare n. 15 22.2.2011 richiama impropriamente l’art. 51 della legge 449 del 27.12.1997 nel punto relativo ai beneficiari di borse post-dottorato e agli assegnisti universitari, mentre la norma citata, come chiarito, era stata già abrogata dall’art. 29 e sostituta dall’art.22 della legge 30.12.2010 n. 240.
Orbene indipendentemente dall’erroneità del riferimento normativo effettuato dalla riportata Circolare è evidente al volontà del M.I.U.R. di ribadire i principi già espressi dal punto 3 della Circolare n. 120 del 4.11.2002 e di confermare anche con la Circolare n. 15 del 22.2.2011 estensione dell’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti titolari di un assegno di ricerca.
Infine la Nota Ministeriale del 12.5.2011 prot. n. AOODGPER n.4058, esprimendosi sulle caratteristiche dell’aspettativa per assegno di ricerca, di cui possono usufruire i docenti della scuola, con riferimento alla questione della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, afferma che "i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno universitario devono ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca".
1.2. Orbene dal quadro delle fonti di rango primario e regolamentare sopra delineato risulta che:
a) il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche titolare di assegno di ricerca ha diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di ricerca, ai sensi dell’art. 22, comma 3° della L. n. 30.12.2010 240;
b) Il congedo straordinario per dottorato di ricerca è equiparato all’aspettativa senza assegni concessa i titolari di assegno di ricerca ai sensi dell’art. 3 della Circolare Ministeriale prot. n. DGPSA/Uff.II/4510 n.120 del 4.11.2002;
c) la durata del collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche titolare di assegno di ricerca deve corrispondere alla durata dell’assegno in analogia a quanto previsto per il dottorato di ricerca ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476 come richiamata della Circolare n. 15 Prot. N. AOODGPER 1507 del 22.2.2011, e non può, comunque, eccedere i 4 anni ai sensi dell’art. 22, comma 3° della L. n. 30.12.2010 240;
d) il periodo trascorso dal titolare di assegno di ricerca nello svolgimento delle relative attività di è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola ed è, pertanto utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza ai sensi
d-1) dell’art. 453 commi 6° 7° del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297;
d-2) della Circolare I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - prot. n. 1181 del 19.10.1999;
d-3) del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della Circolare Ministeriale prot. n. DGPSA/Uff.II/4510 n.120 del 4.11.2002;
d-4) della Nota del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uff. IV del 7.10.2004, prot. 2365;
d-5) del combinato disposto dei punti 1 e 6 della Circolare n. 15 Prot. N. AOODGPER 1507 del 22.2.2011;
d-6) della Nota Ministeriale prot. n. AOODGPER n.4058 del 12.5.2011;
e) il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere titolare di assegno di ricerca anche conseguito presso Stati, Enti, Organismi o Università "Straniere" ai sensi:
e-1) dell’art. 453, commi 1° 9°, del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297;
e-2) dell’artt. 2 della Circolare Ministeriale prot. n. DGPSA/Uff.II/4510 n.120 del 4.11.2002;
e-3) del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 300987 del 2.3.2005;
e-4) del punto 4 della Circolare n. 15 Prot. N. AOODGPER 1507 del 22.2.2011.
Da quanto detto il sottoscritto Avv. esprime un favorevole parere in merito alla possibilità da parte della docente di richiedere un periodo di aspettativa per la sottoscrizione di un contratto per assegno di ricerca presso l’Università.

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