Equitalia non può pignorare la prima casa


Una recente pronunzia della Corte di Cassazione ribadisce il principio della impignorabilità della casa di abitazione
Equitalia non può pignorare la prima casa
La questione si era posta con particolare riguardo alla applicazione della legge n. 98/2013, di conversione del cosiddettto Decreto del Fare, anche a procedure esecutive iniziate in data anteriore alla pubblicazione delle legge.
In questa sentenza i Giudici di Piazza Cavour hanno contraddetto quanto aveva affermato in precedenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito di un interpello posto dalla stessa Equitalia.

Il ministero, in particolare, aveva affermato che il "Decreto del Fare" non può godere di effetto retroattivo, ragion per cui tutti i procedimenti cominciati prima dell’entrata in vigore dello stesso dovessero proseguire.
Di diverso avviso, però, è la Corte di Cassazione che, nella sentenza in esame, ha stabilito che, a prescindere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, non vi potrà essere nessun pignoramento, nemmeno per quanto riguarda i casi precedenti.

La sentenza della Corte di Cassazione dice: "dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima".

Naturalmente si ricorda che la impignorabilità delle prime case, anche secondo il dettato del Decreto Legge 69/2013, non risparmia le cosi dette case di lusso.
Potranno tirare un sospiro di sollievo tutti quei contribuenti la cui causa, per difendere la propria casa di abitazione, è ancora in corso perché avevano subito il pignoramento da parte di Equitalia prima del 21 giugno 2013. Di seguito il link per il download della sentenza integrale:
http://www.federicovaccaro.com/wp-content/uploads/2014/09/SentenzaEquitalia.pdf

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di Federico Vaccaro

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