Spese per il consumo dell'acqua condominiale


I criteri di ripartizione
Spese per il consumo dell'acqua condominiale
Come è noto in tema di condominio, la ripartizione delle spese per il consumo dell’acqua condominiale, fatta salva la diversa disciplina eventualmente prevista dal regolamento ed in mancanza di contatori installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, così come viene previsto ai sensi dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile

La norma richiamata dispone che "le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".

La norma introduce, pertanto, il criterio millesimale.

Da ciò deriva che è da ritenersi viziata la delibera assembleare, anche se assunta a maggioranza, che adotti un diverso criterio di riparto, ad esempio per persona, ossia in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esentando al contempo dalla contribuzione i condomini cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno.

Anche nel caso in cui il contatore dell’acqua è unico per tutto il condominio e non sono stati installati contatori individuali in tutti gli appartamenti, pertanto non sarà possibile stabilire il consumo effettivo di acqua da parte dei singoli condomini, la spesa per il consumo di acqua va ripartita in base ai millesimi di proprietà. Fermo comunque restando che il singolo condomino ha il diritto di installare (a sue spese) un proprio contatore, anche quando quest’ultimo smentisca i dati e le ripartizioni dell’amministratore, attestando un consumo più basso, non può pagare di meno rispetto al criterio millesimale.

In conclusione i condomini sono tenuti a contribuire, sempre su base millesimale, alla spesa per l’acqua occorrente alle necessità condominiali: per es. irrigazione del giardino, pulizia delle scale, del cortile e delle altre parti comuni dell’edificio.

Se uno dei condomini è assente da casa per diversi mesi dell’anno non può chiedere di essere esentato dalle spese di consumo dell’acqua e dovrà contribuire regolarmente nonostante il mancato utilizzo dell’utenza idrica.

Questo però non toglie che il criterio millesimale non possa essere sostituito da un altro ed in particolare, per modificare il sistema di calcolo dei consumi e della ripartizione delle spese dell’acqua è necessaria una successiva delibera dell’assemblea presa a maggioranza.

L’assemblea, quindi, può optare per l’adozione di un diverso criterio.

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di avv. Serena Picardi

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