Presupposti dell'assegno divorzile


Nuovi presupposti dell'assegno divorzile, quando l'assegno divorzile non è più dovuto
Presupposti dell'assegno divorzile
La Corte di Cassazione, sez. I civile con sentenza n. 11504 del 10.05.2017 ha stabilito che per avere diritto all'assegno divorzile e per il suo calcolo, non va tenuto conto del parametro del tenore di vita matrimoniale bensì del parametro di spettanza, basato sull'autosufficienza economica o sull'indipendenza dell'ex coniuge che ne ha fatto richiesta.
La Cassazione precisa infatti, che sposarsi non è più una sistemazione definitiva, ma un atto di liberalità e autoresponsabilità e che il divorzio estingue gli effetti civili del matrimonio non solo dal punto di vista affettivo e personale, ma anche da quello economico - patrimoniale; il voler mantenere in essere un'indebita prospettiva di un assegno impedirebbe al vincolo matrimoniale di terminare.
Quindi, se l'ex coniuge è in grado di lavorare e a maggior ragione se di giovane età, è anche in grado di reperire da sola le risorse necessarie al suo sostentamento, produrre reddito e, quindi, mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio; per tale motivo non ha diritto all'assegno di mantenimento, anche se durante la vita matrimoniale era casalinga.
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile richiede per il giudice due fasi:
a) nella prima fase il giudice deve accertare se la parte che richiede l'assegno divorzile non abbia i mezzi economici sufficienti a garantire lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio; nel fare questa valutazione deve considerare non solo il reddito della famiglia quando i due coniugi stavano ancora insieme, ma anche il reddito che si sarebbe potuto ottenere se il matrimonio fosse continuato;
b) successivamente, il giudice deve determinare l'importo dell'assegno divorzile tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni del divorzio, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia, del contributo alla formazione del patrimonio di ognugno e di quello comune, della durata del matrimonio e delle rispettive potenzialità economiche.
Secondo la Cassazione vi è indipendenza economica quando il coniuge abbia dei redditi, un patrimonio mobiliare ed immobiliare, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale, la stabile disponibilità di un'abitazione.
Dopo la sentenza n. 11504 della Suprema Corte molti Tribunali si sono conformati a tale principio, mentre in alcuni casi, hanno valutato la situazione specifica arrivando invece a riconoscere l'assegno divorzile nell'ipotesi in cui la moglie era stata dedita alla famiglia, prendendo quindi in considerazione l'aspetto relativo alla gestione della casa e alla crescita dei figli, al sostegno della donna alla carriera professionale del marito, che ha provveduto a curare le sue relazioni sociali; in tal senso sentenza Tribunale di Roma sez. I del 2.10.2017 n. 18520, sentenza Tribunale di Milano sez. IX, del 3.10.2017 n. 9868, con la quale il Tribunale appunto riconosceva il diritto dell'ex moglie all'assegno divorzile che aveva lasciato il lavoro per dedicarsi alla conduzione familiare, stante ormai l'età della coniuge e quindi l'impossibilità oggettiva di procurarsi un lavoro, ed ancora sentenza Corte Appello di Genova sez. III, del 12.10.2017 n. 106, con la quale la Corte riconosce comunque l'assegno divorzile alla moglie ad integrazione del suo reddito alla luce dei concreti oneri che la stessa debba sostenere tenendo conto del suo lavoro, del suo patrimonio, della sua salute e della sua collocazione nella società.
L'assegno divorzile però non è dovuto se il coniuge ha instaurato una nuova famiglia; sempre la suprema Corte, sez. VI, con sentenza n. 18111 del 21.07.2017, ha stabilito che l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.
Spetta comunque al coniuge onerato la dimostrazione dell'instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i connotati di una famiglia di fatto, cfr. sentenza Cass. Civ. Sez. VI del 23.10.2017 n. 25074.

Articolo del:


di Avv. Lilia Ladi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse