La problematica della mancata consegna della PEC


Cosa succede se si procede con l'invio di un atto a mezzo Posta elettronica certificata, ma la casella del destinatario è piena?
La problematica della mancata consegna della PEC
La Corte di Cassazione, con la sentenza 1.12.2017, n. 54141, ha affrontato la disciplina delle notifiche a mezzo PEC, rilevando che il sistema, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11.02.2005, n. 68), consente di inviare e-mail con valore legale equiparato a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno; in ambito penale, la PEC è espressamente prevista dall'art. 16 D.L. 179/2012.
Il sistema di posta elettronica certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto e degli eventuali allegati, impedendo modifiche al messaggio. Senza entrare nella compiuta disamina della disciplina prevista per la PEC, è sufficiente premettere che il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio del mittente rilascia al mittente stesso una ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio PEC.
Allo stesso modo, il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna (art. 6, c. 2), la quale, per espressa previsione normativa, "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione".
Nel caso in cui, invece, il messaggio di posta elettronica certificata non risulti consegnabile, "il gestore comunica al mittente, entro le 24 ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17". In un'evenienza del genere, ossia nel caso in cui il messaggio inviato tramite PEC non risulti consegnabile, la disciplina muta a seconda della causa della mancata consegna: se, cioè, la causa sia imputabile o meno al destinatario.
Quando la trasmissione via PEC non va a buon fine per causa imputabile al destinatario, trova applicazione l'art. 16, c. 6 D.L. 179/2012, secondo cui le notifiche e le comunicazioni "sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria". Peraltro, nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, è informato dell'avvenuto deposito.
In conclusione, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario, ciò che si verifica quando il destinatario medesimo non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l'efficienza".

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di Studio Bitetti - Tributario

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